domenica 18 marzo 2018

Mare ceduto ai Francesi: presentata denuncia per “Infedeltà in affari di Stato”

Stamattina, 16 marzo 2016, il deputato di Unidos Mauro Pili ha presentato un esposto di denuncia per "Infedeltà in affari di Stato" (art.264 c.p.). In Regione Toscana il PD regionale respinge una mozione presentata da Claudio Borghi Aquilini.
Di Marco Muscillo







Lo scorso 11 marzo alla Camera dei Deputati si è dibattuto ancora sulla cessione delle acque territoriali fatta a favore della Francia, con accordo firmato a Caen il giorno 21 marzo 2015. Il dibattito nato dall’interpellanza urgente presentata dal deputato Mauro Pili di Unidos riassume praticamente tutta la vicenda e per questo invitiamo tutti a leggerne gli atti nel dettaglio (qui e qui in video), tuttavia la risposta del sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico, Antonello Giacomelli, è stata alquanto insoddisfacente e scontata, dimostrando per l’ennesima volta che il governo non vuole rivelare la verità ed anzi è infastidito che le notizie sull’Accordo di Caen siano trapelate ed ormai siano di dominio pubblico.


D’altronde, l’obiettivo della segretezza è l’unica cosa che appare certa in tutta questa storia: né le Regioni interessate, né alcuna categoria produttiva, sono stati interpellati né durante i negoziati né durante la firma. Nessuno ha chiesto almeno una volta l’opinione di quei pescatori che oggi hanno in sostanza perso il lavoro o ad esperti del settore. I vari governi che si sono succeduti hanno negoziato da soli con la controparte francese perché, è evidente, quello di Caen doveva essere un accordo segreto che sarebbe venuto a galla solo a fatto compiuto. Ma la Francia ha rovinato un po’ i piani di Renzi e Gentiloni, perché dopo che il parlamento francese ha ratificato il trattato, i francesi (sbagliando), l’hanno subito fatto valere, andando a sequestrare il peschereccio “Mina”, il quale stava semplicemente pescando nelle acque della cosiddetta “fossa del cimitero” , (così chiamata perché una volta si identificava allineando la prua della barca alle croci del camposanto di Ospedaletti) , dove da sempre i liguri li vanno a pescare i famosi gamberoni rossi di Sanremo. Poi c’è stato l’episodio del peschereccio Cecilia in Sardegna.

Sentendo le risposte degli esponenti del governo sembrerebbe che questo accordo sia stato negoziato e firmato soltanto per definire “confini certi” tra i territori di competenza di Francia e Italia. Ma allora perché tanta segretezza? Tutto farebbe pensare a delle motivazioni legate al petrolio e al gas. Si sa per certo che nell’area ovest oggetto dall’accordo c’è un forte interesse alla ricerca diidrocarburi: lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe svolto degli studi (effettuati dall’azienda norvegese TGS Nopec) che attestano in quelle aree una disponibilità di 1,4 trilioni di metri cubi di gas e 0,42 bilioni di barili di petrolio (che finirebbero in mano francese!). Il Governo ovviamente, attraverso il sottosegretario Giacomelli, nega assolutamente che la questione degli idrocarburi possa rientrare nei termini dell’accordo.

Tuttavia, la risposta del sottosegretario non poteva soddisfare le richieste di chiarimento avanzate dal deputato Pili e pertanto, quest’ultimo, ha deciso di percorrere la via giudiziaria, presentando un esposto alle Procure di Tempio e Sassari, di Roma e successivamente verrà interpellata anche quella di Genova. Ecco le motivazioni del deputato Mauro Pili:

“E’ fin troppo evidente che dopo le risposte parlamentari alle interrogazioni emerge con grave rilievo l’assenza di qualsiasi vantaggio per l’interesse nazionale a fronte di un gravissimo danno (nocumento in base all’art.264 del Codice Penale) per la sovranità, l’economia e le ricadute sociali. Si tratta di un atto dovuto, così come è la prima volta che si richiama l’art.264 del codice penale per un accordo internazionale, proprio perché si è dinanzi ad un fatto inedito e inaudito di cessione di sovranità a fronte di un danno evidente all’interesse nazionale. Nell’esposto sono richiamati anche i possibili danni e interessi legati all’indeterminato utilizzo di possibili giacimenti di idrocarburi in mare che risulterebbero alla mercè della condizione più favorevole sul piano giuridico ed economico, considerato anche il prossimo referendum del 17 aprile.”

Stamattina, 16 marzo, la presentazione dell’esposto alla Procura di Roma:

“Stamane ho depositato, con protocollo n.82928, presso la Procura di Roma l’esposto denuncia sui gravissimi contenuti ed effetti dell’accordo bilaterale Italia – Francia del 21 marzo 2015 che ha profondamente modificato i confini a favore della Francia con grave danno per l’interesse nazionale e della Sardegna. Si tratta del primo passo obbligato per costringere il governo italiano a dichiarare le ragioni di tale accordo e a valutare in modo oggettivo e obiettivo il nocumento che ha generato rispetto all’interesse nazionale. E’ un atto dovuto considerata la gravità dell’atto compiuto e del fatto che mai dal dopoguerra ad oggi erano stati modificati i confini marittimi nazionali in modo così evidente e a danno dell’interesse nazionale. Per questo motivo, dopo le mancate risposte del governo, e le reiterate azioni tese a manipolare i fatti e lo stesso contenuto dei documenti, ho ritenuto doveroso presentare l’esposto denuncia che per ogni buon conto allego. Non appena i magistrati competenti riterranno di dover aprire un fascicolo mi impegno sin d’ora a costituire formalmente un pool di legali che voglia prendere a cuore tale causa.”

Ed ecco invece il testo integrale dell’esposto:



ALL’ECC. MO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

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ATTO DI ESPOSTO

E DI CONTESTUALE DENUNCIA

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Il sottoscritto Mauro Pili in qualità di cittadino Sardo e di Deputato eletto nella circoscrizione elettorale Sardegna

espone quanto segue:

Il presente atto ha quale scopo di porre all’attenzione di questo Ecc.mo Procuratore della Repubblica accadimenti che si inseriscono nell’ambito di una vicenda che riguarda affari di Stato con gravissime ripercussioni nelle attività economiche e sociali delle aree di competenza giurisdizionale e territoriale della S.V., affinché vengano effettuati gli opportuni accertamenti, nonché venga valutata la sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale di specifici fatti dedotti con particolare riferimento al reato di cui all’art.264 del codice penale e al documentato nocumento arrecato allo Stato Italiano e conseguentemente alla Sardegna.

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FATTO

Il 21 marzo del 2015, nella cittadina francese di Caen, il ministro degli Esteri della Repubblica Italiana Gentiloni e quello della Repubblica francese Fabius sottoscrivevano quello che di seguito sarà richiamato come “Accordo Confini 2015”;

nell’accordo si definivano nuovi confini marittimi con modifica rilevante e sostanziale della sovranità negli specchi acquei definiti con coordinate marittime riportate nel testo sottoscritto dai due delegati;

da tale nuova conformazione dei confini marittimi si rileva una cessione rilevante di sovranità sulle acque internazionali da parte dell’Italia verso la Francia senza che nessun elemento di vantaggio o di contropartita sia indicata nel testo sottoscritto;

emerge dalla nuova configurazione che sul versante est, a nord della Sardegna, il confine marittimo territoriale della Francia (Corsica) passa dalle normate 12 miglia alle quasi 40 miglia, occupando gran parte delle acque internazionali da sempre oggetto di attività di pesca da parte delle marinerie sarde, residenti nei comuni rivieraschi direttamente connessi con quegli spazi acquei;

sul versante Nord Ovest della Sardegna si configura, invece, un’estensione delle acque territoriali francesi dalle 12 miglia alle oltre 200 miglia, rendendo impraticabile l’intero specchio acqueo a nord ovest della Sardegna;

nello stesso “Accordo Confini 2015” si fa menzione alla possibile concordata gestione di eventuali giacimenti di idrocarburi ricadenti a cavallo del confine, senza definire alcun che sulle modalità d’intesa;

nell’“Accordo Confini 2015” non viene in alcun modo indicata contropartita per la cessione di tali rilevanti porzioni di mare alla sovranità di uno stato straniero e non si tiene in nessun conto della presenza sulla linea di confine di una zona delimitata con decreto del ministro dello sviluppo economico denominata “zona E” per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi;

sullo stesso versante degli idrocarburi appare evidente che l’“Accordo Confini 2015” costituisca un evidente cessione di vantaggi economici alla Francia e un chiaro nocumento allo Stato italiano considerato che l’ubicazione di tale zona E è avvenuta con la piena consapevolezza della presenza nel sottosuolo marino di idrocarburi, e in tal senso il ministero dello sviluppo economico ha deciso l’ubicazione di tale vasta area di ricerca petrolifera e di gas;

si tratterebbe di una cessione di sovranità di vastissime superfici di mare senza alcuna condizione alla Francia che confermerebbe il nocumento per lo Stato Italiano considerato che si prevede la facoltà di sfruttamento di tale eventuale giacimento anche dall’altro fronte del confine;

tale “Accordo Confini 2015” è stato ratificato dallo Stato francese;

l’Italia non ha nemmeno avviato l’iter per la ratifica parlamentare prevista costituzionalmente;

tale accordo non risulta, dunque, in vigore;

nel mese di febbraio le autorità francesi al largo della costa nord est della Sardegna hanno arbitrariamente fermato il motopeschereccio Cecilia, con il comandante Piero Langiu, della marineria di Golfo Aranci intimandogli di non oltrepassare un fantomatico nuovo confine marittimo che a detta della guardia costiera francese sarebbe stato deciso da un accordo internazionale tra Italia e Francia il 21 marzo del 2015;

tale divieto è apparso da subito una violazione non solo del diritto internazionale ma anche di quello marittimo considerato che tale divieto veniva imposto in acque notoriamente e pacificamente riconosciute internazionali;

alla luce di questo fatto gravissimo, senza che le autorità italiane abbiano niente comunicato alle imbarcazioni operanti storicamente nell’area, è stata accertata l’esistenza dell’accordo sottoscritto dal Ministro degli esteri Gentiloni con il suo omologo francese Fabius il 21 marzo 2015 nella regione della Normandia a Caen;

con l’accordo vengono di fatto modificati i confini delle acque internazionali sino a registrare a Nord della Sardegna un’estensione delle acque territoriali francesi da 12 miglia ad oltre 38 miglia;

si tratta di un fatto di una gravità inaudita perché compiuto segretamente, senza coinvolgere in alcun modo, né le regioni interessate, a partire dalla Sardegna e la Liguria, e tantomeno le categorie produttive direttamente coinvolte nell’attività di pesca tradizionale in quegli specchi acquei;

il limite territoriale delle 12 miglia marine è adottato dalla maggior parte degli Stati mondiali e coincide nella stessa misura anche per lo spazio aereo sovrastante, per il fondo e il sottofondo marino – a meno di un limite inferiore imposto per problemi geografici di delimitazione riferito alle brevi distanze tra Stati, come nel caso delle Bocche di Bonifacio;

il diritto internazionale di Geopolitica degli Spazi Marittimi, sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (Montego Bay – 10 dic. 1982), definisce i limiti territoriali degli Stati nella misura delle 12 miglia marine, a partire dalla linea batimetrica di 1,50 mt dalla costa;

l’Italia ha esteso a 12 miglia il proprio mare territoriale con la Legge 14 agosto 1974 n ° 359, ampliando il precedente limite di 6 miglia previsto dall’art. 2 del Codice della Navigazione del 1942. Il nostro Paese ha stipulato accordi di delimitazione con la Francia, per la fissazione delle frontiere marittime nell’area delle Bocche di Bonifacio, e con la Jugoslavia (cui sono succedute Croazia e Slovenia), per la delimitazione del golfo di Trieste;

il D.P.R. 26 Aprile 1977, n° 816, ha stabilito un «sistema di linee di base» articolato in 38 segmenti complessivi, che ha portato ad una notevole semplificazione del margine esterno del mare territoriale, passato ad uno sviluppo lineare inferiore a 5000 km, rispetto ad uno sviluppo costiero effettivo d 7418 km;

la delimitazione delle acque territoriali tra l’Italia ed i Paesi confinanti, inoltre, è stata attuata con la Convenzione di Parigi del 28 novembre 1986, tra Italia e Francia, relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell’area delle Bocche di Bonifacio – (l’Accordo definisce i limiti delle acque territoriali posti tra la Sardegna e la Corsica mediante una linea composta di 6 segmenti);

l’accordo siglato dall’Italia riconosce di fatto a totale vantaggio della Francia il cosiddetto diritto alla zona economica esclusiva, (esercitabile esclusivamente al di fuori delle acque territoriali del paese che ne fa richiesta);

la zona economica esclusiva è un’area esterna al mare territoriale, immediatamente dopo la zona contigua, che non può invadere i limiti territoriali di un altro Stato e che si estende fino a 200 miglia marine – (e cioè: a partire sempre dalla linea di base dalla quale è misurata l’ampiezza delle acque territoriali di 12 mgl, con una estensione massima di 188 miglia marine);

all’interno delle zone economiche esclusive lo stato costiero esercita giurisdizione funzionale in specifiche materie. Secondo l’articolo 58 para 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, tutti gli altri Stati, sia costieri che privi di litorale, godono della libertà di navigazione (marittima), di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini e di altri usi del mare leciti in ambito internazionale;

i maggiori poteri, spettano in questo caso allo Stato costiero titolare della zona economica esclusiva che ha la titolarità dei diritti sovrani sulla massa d’acqua sovrastante, il fondo marino ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali, viventi e non viventi – (e dunque soprattutto la pesca), compresa la produzione di energia delle acque e delle correnti; la giurisdizione in materia di installazione e uso di isole artificiali o strutture fisse, ricerca scientifica in mare e protezione come è la conservazione dell’ambiente marino;

secondo quanto si apprende dal comunicato ufficiale del Ministero degli esteri pubblicato nel sito ufficiale del ministero il governo italiano ha ceduto il mare al nord della Sardegna, sino a 40 miglia sul lato est e oltre 200 miglia su quello ovest, e una porzione rilevante sul piano qualitativo della Liguria, in cambio della tutela della linea retta di confine sull’arcipelago toscano;

nel documento ufficiale del ministero degli esteri si legge: “Nel corso dei negoziati che hanno portato alla firma dell’Accordo, la parte italiana ha ottenuto di mantenere immutata la definizione di linea retta di base per l’arcipelago toscano, già fissata dall’Italia per la delimitazione del mare territoriale nel 1977”;

si tratta di un’ammissione gravissima che confermerebbe un nocumento rilevante ai danni dello Stato italiano e che costituisce un atto che lede le attività economiche sarde con particolare riferimento alla pesca;

nel documento ufficiale del Ministero degli esteri è anche scritto che “ per il mare territoriale tra Corsica e Sardegna, è stato completamente salvaguardato l’accordo del 1986, inclusa la zona di pesca congiunta”;

si tratta di un’affermazione del tutto falsa;

nell’accordo di Caen è scritto in modo esplicito che tale accordo, quello richiamato del 1986, sarà abrogato integralmente;

non esistendo nessuna possibile comparazione tra quanto ceduto e quanto ricevuto in quello che il ministero degli esteri definisce negoziato appare evidente che il danno è tale da far derivare un gravissimo nocumento all’interesse nazionale;

nell’ambito dell’“Accordo Confini 2015” è disciplinata anche la parte relativa ai possibili giacimenti di idrocarburi, gas e petrolio, in quelle porzioni di mare cedute alla Francia;

è evidente che tale disciplina non è casuale essendoci sull’area ovest soprattutto un grande interesse da parte di soggetti interessati alla ricerca di idrocarburi;

ci sarebbero studi nella disponibilità dello stesso ministero dello sviluppo economico per 1,4 trilioni di metri cubi di gas e 0,42 bilioni di barili di petrolio;

lo studio dichiarato dalla stessa TGS Nopec dichiara la possibile presenza un 1,4 “TRILIONI” (TRILIONI) di metri cubi di gas, mezzo Bilione ( BILIONE) di barili di petrolio, 2,23 milioni di barili di gas naturale in forma liquida;

la mancata definizione di una chiara e definita norma di gestione di tali possibili giacimenti consente una discrezionalità tale da aggravare il possibile nocumento all’interesse nazionale;

un dato di raffronto lascia comprendere l’interesse su quell’area: la terra possiede giacimenti accertati di gas pari a 179 trilioni di metri cubi;

un report riservato in mano al ministero dello Sviluppo economico dice chiaramente che in quella fascia “provenzale” c’è petrolio e gas;

SINTESI NOCUMENTO

l’Accordo Confini 2015 potrebbe aver, dunque, causato un gravissimo nocumento allo Stato italiano sia sul piano della cessione di sovranità in acque internazionali, che su quello economico legato sia all’attività economica di pesca che della presenza di idrocarburi. E proprio in questa ultima ipotesi della presenza di idrocarburi, al nocumento allo Stato italiano si potrebbero aggiungere rilevanti arricchimenti di soggetti terzi che potrebbero più favorevolmente sfruttare tali giacimenti sul versante francese piuttosto, che su quello italiano, considerato anche il prossimo referendum sulla materia;

DIRITTO

Infedeltà in affari di Stato

la delicatezza della questione sottoposta alla Vostra attenzione si colloca nella più sistematica trattazione dell’illecito tra i delitti contro la personalità dello Stato, che pur nella particolare natura e delicatezza degli interessi tutelati dall’art. 264 c.p., non può in alcun modo essere condizionata da eventuali riflessi di natura politica e o d’immagine;

la conseguente divulgazione di rapporti e di collegamenti che svelano indirizzi politici ed economici dello Stato, che in alcun modo posso essere preclusi ad un’attenta valutazione, non costituisce alcuna remora a procedere ad una puntuale verifica in sede penale dei fatti che si richiamano nel presente Esposto – denuncia;

nonostante la dottrina faccia rilevare esigenze di opportunità politica, connesse alla peculiarità degli interessi tutelati dall’art. 264 c.p., appare chiaro e doveroso un riflesso diretto nella struttura della fattispecie, con particolare riferimento alla costruzione della possibilità del nocumento agli interessi nazionali come condizione obiettiva di punibilità;

è significativa la preoccupazione comune alla relazione introduttiva Appiani ed alla relazione ministeriale Rocco di sottolineare la portata e l’àmbito di applicazione della norma;

nella relazione Rocco si richiama in termini puntuali l’esigenza di riaffermare le ragioni dell’art.264 c.p.: «Le ragioni, che allora militavano per fare introdurre nella nostra legislazione questa figura di delitto, non soltanto sussistono anche oggi, ma può dirsi che abbiano acquistato ed acquistino, ogni giorno più, importanza sempre maggiore per il continuo sviluppo dei rapporti, che lo Stato deve allacciare o mantenere con l’estero»;

L’unica innovazione introdotta nel nuovo ordinamento penale è di carattere letterale che sostituisce all’espressione interesse «pubblico» viene sostituita quella di interesse «nazionale».

tale esposto – denuncia intende sottoporre alla Vostra Cortese attenzione sia il tipo di reato che l’esigenza di individuare il soggetto attivo del presunto illecito, indicato con il termine generico «chiunque», che si deve trattare, infatti, di persona «incaricata di trattare all’estero affari di Stato»;

essendo richiamato esplicitamente negli atti ufficiali disponibili che si allegano solo il Ministro delegato e sottoscrittore dell’accordo in oggetto non si può escludere che altri soggetti attivi, funzionari dello Stato e/o agenti diplomatici abbiano svolto un ruolo diretto nella trattazione e definizione dell’accordo richiamato;

nella fattispecie tra l’incarico di trattare all’estero Affari di Stato e il rendersi infedele al mandato, deve ritenersi che il termine mandato non intervenga nel suo rigoroso significato tecnico-giuridico di contratto civilistico, ma in quello generico di incarico, come appunto quello riservato a chi ha definito e sottoscritto in nome e per conto dello Stato Italiano tale accordo con lo Stato francese;

il mandato è di fatto conferito attraverso un rapporto di natura pubblicistica, in relazione alla natura dell’affare ed al soggetto chiamato a trattarlo come in questo caso il Ministro degli esteri delegato;

a prescindere dal modo con cui l’incarico è stato conferito e dal soggetto cui viene affidato, con l’atto di incarico è stata conferita al soggetto la qualità di titolare di un ufficio, che consente all’incaricato l’esercizio di un potere che gli viene delegato direttamente dallo Stato;

per quanto riguarda la natura degli affari da trattare all’estero, vi è piena concordanza in dottrina che l’oggetto dell’affare è del tutto irrilevante e, in particolare, che non deve necessariamente trattarsi di un’attività di natura politica;

qualunque attività, dunque, a prescindere dalla sua originaria qualificazione, diviene affare di Stato una volta che il Governo italiano conferisca ad un suo incaricato il mandato di trattare all’estero l’attività stessa;

rientrano pertanto nell’àmbito dell’art. 264 c.p. anche affari industriali, come quelli relativi alla definizione di aree specifiche di pesca, prospezione ed estrazione di idrocarburi, commerciali, turistici, culturali, relativi a rapporti di lavoro, ecc.

l’infedeltà è, dunque, un concetto normativo, nel senso che non si tratta di un elemento descrittivo generico o indefinito, ma di un concetto relativo a dati rilevabili e riscontrabili oggettivamente;

appare indispensabile verificare l’esistenza del presupposto del possibile nocumento all’interesse nazionale, che risulterebbe condizione obiettiva di punibilità;

in questa fattispecie l’infedeltà che si chiede di accertare non può essere intesa come volontà di tradire, implicante la rappresentazione delle conseguenze nocive del proprio operato, ma come discrepanza, rilevabile sul solo terreno obiettivo, tra l’incarico ricevuto e quello realizzato;

è fin troppo evidente che si potrà parlare di condotta «infedele» se si rappresenta non solo l’attività di “chiunque” delegato come discordante rispetto alle istruzioni ricevute, ma anche e soprattutto per il potenziale nocumento che la condotta ha effettivamente arrecato all’interesse nazionale;

il potenziale nocumento all’interesse nazionale, nell’art. 264 c.p., appare evidente come condizione obiettiva di punibilità;

in questa fattispecie occorre accertare che qualunque comportamento, sia questo positivo od omissivo, costituisca o meno violazione delle istruzioni ricevute, cioè del contenuto dell’incarico, ovvero non abbia alcuna diretta attinenza con i limiti posti dal mandato, può integrare gli estremi della condotta infedele, sempreché l’agente se ne rappresenti la potenziale carica lesiva degli interessi nazionali e la contraddittorietà con le finalità perseguite dal Governo italiano con il conferimento dell’incarico;

a tal proposito appare dirimente l’evidenza che la stessa norma affida al riconoscimento del nocumento all’interesse nazionale quale momento consumativo ed oggettività giuridica;

occorre valutare se il nocumento all’interesse nazionale dal caso in oggetto di tale esposto – denuncia si trova in rapporto di causalità con la stessa nozione di infedeltà al mandato, nel senso che il soggetto che «si rende dolosamente infedele, vuole implicitamente cagionare un nocumento agli interessi nazionali»;

la definizione e individuazione del possibile nocumento come condizione obiettiva di punibilità e il ruolo che è stato attribuito a tale elemento nella struttura della fattispecie criminosa è elemento oggettivo e dirimente;

l’ipotesi di delitto in esame configura un reato proprio, sorretto dal particolare dolo dell’agente che viola un dovere di fedeltà assunto verso lo Stato con l’accettazione dell’incarico: ne consegue che in tanto potrà realizzarsi un’ipotesi di concorso in cui figurino terzi non mandatari , in quanto il soggetto proprio abbia agito con il dolo di infedeltà;

va valutato se i fatti richiamati configurano un’ipotesi di concorso necessario, in cui la plurisoggettività è rappresentata dalla partecipazione della o delle controparti che hanno trattato l’affare con il mandatario.

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Per quanto sopra esposto e motivato il sottoscritto Mauro Pili chiede che l’Ecc.ma Procura della Repubblica adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.

Formula altresì denuncia-querela qualora dagli accertamenti emergessero fatti-reato procedibili a querela di parte.

Il sottoscritto chiede di essere avvisato ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione presso lo Studio Legale …………

Con osservanza

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