martedì 10 marzo 2015

Pino Zarrilli, che si trova presso il Tribunale di Firenze 3° piano, presso il Giudice del Lavoro Stefania Carlucci HA DICHIARATO IN ARRESTO IL MAGISTRATO IN FRAGRANZA DI REATO e ha chiamato i Carabinieri.

ATTENZIONE ATTENZIONE: in questo minuti Pino Zarrilli, che si trova presso il Tribunale di Firenze 3° piano, presso il Giudice del Lavoro Stefania Carlucci HA DICHIARATO IN ARRESTO IL MAGISTRATO IN FRAGRANZA DI REATO e ha chiamato i Carabinieri.
ESSENDO UNA ATTIVITA' secondo legge, rilevante ai fini del contrasto alla CRIMINALITA' NEL GIUDIZIARIO si prega chiunque possa prestare assistenza o diffondere la presente notizia/attività presso i media e ovunque sia possibile, affichè la legge di tutti sia applicata anche ai magistrati.
L'attività di Pino Zarrilli, tesa ad assicurare alle Forze dell'Ordine una persona ritenuta in flagranza di reato, che avviene avviene normalmente ad opera di ufficiali e agenti della Polizia Giudiziaria, è conforme al dettato legislativo e costituzionale, secondo quando previsto dalla legge, infatti:
Secondo la legge (art.382 Codice di Procedura Penale), è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato (cosiddetta flagranza propria), o chi, subito dopo averlo commesso, è inseguito dalla polizia, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (cosiddetta flagranza impropria o quasi flagranza).
Nelle ipotesi di flagranza di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio da parte della PG (qualche esempio dall'art.380 CPP: delitti contro la personalità dello Stato, delitto di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumità pubblica, delitto di riduzione in schiavitù previsto, delitto di prostituzione minorile, delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, delitto di furto di armi, delitto di rapina e di estorsione, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, ecc.), e limitatamente ai casi in cui il delitto sia perseguibile d'ufficio, l'art.383 del Codice di Procedura Penale stabilisce che "ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza", con l'obbligo consequenziale di "senza ritardo consegnare l'arrestato e gli oggetti costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia".
L'istituto costituisce, quindi, una forma di autotutela che il nostro ordinamento penale ha riservato al privato, in considerazione della necessità pratica che impone un'immediata e tempestiva reazione di fronte al perpetrarsi di un grave delitto, oltre che essere l'espressione di una politica legislativa finalizzata a permettere la repressione di fatti illeciti anche attraverso la volontaria collaborazione dei cittadini con le istituzioni.
La facoltà di effettuare l'arresto per il cittadino privato non rappresenta certo una "novità" dell'attuale sistema processualpenalistico (risalente agli anni 1988/89), ed è stato in passato sospettato di essere in contrasto con il 2° comma dell'art.13 della Costituzione il quale, autorizzando la sola "autorità di pubblica sicurezza" ad adottare misure restrittive della libertà personale, parrebbe volersi riferire soltanto agli organi costituiti che impersonano la Pubblica Amministrazione.
La Corte Costituzionale ha, tuttavia, precisato che il privato, quando agisce in presenza dei presupposti previsti dalla norma che gli consente l'arresto in flagranza, acquisisce la veste di organo di polizia, sia pure in via straordinaria e temporanea, e di conseguenza viene a godere, nell'esercizio delle funzioni pubbliche assunte, della stessa speciale posizione giuridica conferita ai soggetti che esercitano poteri di polizia giudiziaria.
Semprechè, sottolinea la Corte, rimanga nei limiti che la norma stessa impone (egli è anche autorizzato a prendere in custodia le cose costituenti il corpo del reato, assumendo così eventualmente anche la qualità di custode di cose sequestrate).
E a questo proposito, opportunamente viene chiarito dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione che, determinante ai fini della legittimità dell'arresto, è la circostanza che la persona arrestata non venga trattenuta, dal privato intervenuto nell'operazione, oltre il tempo strettamente necessario per la consegna agli organi di polizia, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un "sequestro di persona"[9] dell'arrestato.
Inoltre, per concludere e precisare ancora meglio, i privati cittadini possono difendere i beni di loro proprietà e possono inseguire i ladri anche se questi ultimi si sono già "disfatti" degli oggetti rubati e anche se il reato commesso prevede l'arresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria.
Questo in sostanza il senso della sentenza n. 37960 della Corte di Cassazione (Sez. II penale), del 24-09-2004):
La Corte dichiarò "inammissibile" il ricorso di un borseggiatore che aveva rubato ad una giovane bolognese il portafogli, di cui però si era liberato subito poiché si era accorto che un passante lo aveva visto.
Nonostante, quindi, la possibilità di recuperare agevolmente il portafogli, il passante aveva inseguito e trattenuto il ladro, successivamente identificato e arrestato.
L'intervento del passante era stato "illegittimo", secondo il borseggiatore, perché "per il furto aggravato non è concessa al comune cittadino la facoltà di arresto".
La Corte ha affermato invece che "il privato, anche in assenza delle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 383 e 380 cpp, e quindi anche se non ha la facoltà di procedere all'arresto in flagranza dell'autore dei reati per i quali è solo previsto l'arresto facoltativo, ha tuttavia il diritto di difendere la sua proprietà e quella dei terzi dagli attacchi dei malfattori; e quindi di inseguire un ladro al fine di recuperare la refurtiva e di consentirne l'identificazione e l'eventuale arresto da parte della polizia giudiziaria".

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