PROCURA DELLA REPUBBLICA
ATTO DI DENUNCIA - QUERELA
Promosso da
__________________________________________________
nato/a a _______________________ il ____________________ e residente in____________________________, via
____________________________ ed ai fini del presente atto elettivamente
domiciliato presso lo studio e la persona dell'Avv. Marco Mori (C.F.: MRO MRC
78P29 H183L – Tel e Fax: 0185.23122 – Pec: studiolegalemarcomori@pec.it), sito in
Rapallo (GE), C.so Mameli 98/4.
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-L'art.
1 della Costituzione Italiana recita: “L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità
appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
-L'art. 11 della
Costituzione Italiana dispone: “L'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle LIMITAZIONI di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove
e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
-L'art. 241 c.p. punisce la
violazione dei precetti costituzionali suindicati disponendo: “Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti
e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla
sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità
dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena è aggravata se il fatto è commesso
con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche”.
-L'art. 243 c.p. punisce: “Chiunque
tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova
guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero
commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica
la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo”.
-L'art. 414 c.p. punisce: “Chiunque
pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto
dell'istigazione:
1) con la
reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
(omissis...)”.
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PREMESSO IN FATTO
1) In data 14.11.2014, il Presidente della Camera, Laura Boldrini
nata a Macerata il 28 aprile 1961, ha reso pubblico sul social network
“twitter” il seguente messaggio: “Nel processo di costruzione #Europa resistenza
a cedere quote sovranità. Ma traguardo va raggiunto, o
prevarranno disgregazione e populismo”.
2) Ad avviso di chi scrive, ferma restando la valutazione
dell'elemento psicologico che si lascia a codesta Spett.le Procura della
Repubblica, il messaggio in oggetto costituisce reato ai sensi e per gli
effetti dell'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere).
IN DIRITTO
La sovranità, come noto a tutti, in base alla nostra Costituzione
appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della stessa
(Art. 1 Cost.).
Il concetto di sovranità popolare non è compatibile con la
cessione a terzi della medesima. Sul punto sussistono i limiti (o contro
limiti) di cui all'art. 11 Cost. ovvero: “La
Repubblica consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle
LIMITAZIONI di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia tra i popoli”.
Orbene la Repubblica, e’ immediatamente evidente dal contenuto
letterale dell’articolo, consente semplicemente alle limitazioni di
sovranità e giammai permette le pur invocate cessione. Lapalissiano
infatti che cedere è cosa ben diversa dal limitare.
Limitare significa chiaramente omettere
di esercitare una prerogativa sovrana, contenere il proprio potere. Limitare
dunque non implica mai la consegna permanente e definitiva a terzi della
gestione di questo potere.
Un esempio per facilitare la comprensione del lettore meno avvezzo
a tematiche proprie del diritto costituzionale.
Pensiamo all’eliminazione delle frontiere. Se permetto a
persone provenienti da uno Stato con cui ho stipulato un trattato di varcare,
senza limiti, il confine nazionale compio pacificamente una mera limitazione di
sovranità. Al contrario, se invece decidessi di far controllare questo confine
da un ordinamento esterno demandando ad esso ogni relativa decisione, compirei
una cessione.
La cessione è dunque la perdita definitiva di una prerogativa
sovrana nazionale in favore di un ordinamento esterno, ovvero proprio ciò che è
avvenuto in particolare in materia di sovranità monetaria ed economica con la
stipula dei Trattati UE.
La Sig.ra Laura Boldrini ha chiesto che sia compiuto un atto
contrario alla Costituzione che riserva la sovranità al popolo italiano e non
ad organismi sovranazionali.
Ma vi è di più.
A totale riprova della fondatezza giuridica della tesi dello
scrivente basta considerare che, anche per le semplici limitazioni di
sovranità, la Costituzione pone comunque due ulteriori contro limiti ovvero
quello delle condizioni di parità tra le nazioni e quello fondamentale della
limitazione finalizzata alla pace e alla giustizia tra i popoli.
Trattasi di un chiaro vincolo di scopo assolutamente non
menzionato dal Presidente della Camera nel proprio “tweet” laddove non fa
riferimento alla pace tra le Nazioni ma unicamente alla necessità di battere
“populismo” e “disgregazione”, così dimenticandosi anche dell'art. 5 Cost. che
prevede, al contrario, l'obbligo in capo alla Repubblica di riconoscere le
autonomie locali e promuovere il più ampio decentramento amministrativo.
Uniti nelle differenze e rispettosi del prossimo. Solo così si
arriva alla pace ed alla giustizia tra le nazioni.
Per un approfondimento sul tema del citato vincolo di scopo è
sufficiente la piana lettura dei lavori dell’assemblea costituente che, come
noto, costituisce e rappresenta quella che si può definire l’interpretazione
autentica della Costituzione.
Ebbene nessun dubbio può esservi circa il fatto che la limitazione
della sovranità è stata concepita solo in riferimento al vincolo di scopo della
pace della giustizia tra le nazioni, la lettura dei lavori della seduta del 24
marzo 1947 è oltremodo eloquente sul punto.
Dunque non solo non è possibile cedere la sovranità ma
addirittura non è possibile anche solo limitarla per scopi diversi dalla pace e
dalla giustizia.
Rammentiamo poi che i principi fondamentali della Costituzione,
tra cui rientra certamente l'art. 11 Cost. non sono emendabili e prevalgono sul
diritto internazionale come confermato anche dalla recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 238/14: “Non v’è dubbio, infatti, ed è
stato confermato a più riprese da questa Corte, che i principi
fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della
persona costituiscano un «limite all’ingresso […] delle norme
internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico
italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione»
(sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali “controlimiti”
all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del
1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre
che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e
del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi
rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili
dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione
costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)”.
Ed ancora, confermando anche il concetto di limitazione fatto
proprio dallo scrivente, la Corte afferma: “Anche in una
prospettiva di realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti
internazionali, ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali
l’Italia consente a limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.), il limite che
segna l’apertura dell’ordinamento italiano all’ordinamento internazionale e
sovranazionale (artt. 10 ed 11 Cost.) è costituito, come questa Corte ha
ripetutamente affermato (con riguardo all’art. 11 Cost.: sentenze n.
284 del 2007, n. 168 del 1991, n. 232 del 1989, n. 170 del 1984, n. 183 del
1973; con riguardo all’art. 10, primo comma, Cost.: sentenze n. 73 del 2001, n.
15 del 1996 e n. 48 del 1979; anche sentenza n. 349 del 2007), dal
rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo,
elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale”.
Pertanto chiarito che la cessione di sovranità è un fatto
costituzionalmente illecito occorre appurare se la fattispecie sia tutelata
anche sotto il profilo penale.
La risposta, ad avviso di chi scrive, è affermativa.
Il bene tutelato nè quello della personalità giuridica dello Stato
con espresso riferimento al Titolo I del Libro II del codice penale “Dei
delitti contro la personalità dello Stato” ed in particolare al Capo I: “Dei
delitti contro la personalità internazionale dello Stato”.
Che cos'è la personalità internazionale dello Stato? Ovviamente la
sua potestà d'imperio, il diritto all'esercizio della capacità giuridica,
ovvero il diritto all'esercizio indipendente della sua sovranità in condizioni
di reciprocità con le altre nazioni e gli altri popoli.
Sovranità che poi, in definitiva, viene esercitata dal popolo
(almeno dovrebbe!) per il tramite del diritto di voto.
L'art. 241 c.p. ante riforma del 2006 (L. n. 85) puniva proprio
chi avesse compiuto atti diretti ed idonei a sottoporre il territorio dello
Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero ovvero a
menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato.
Tale norma rendeva pacificamente perseguibile la cessione di
sovranità nazionale e la sua conseguente menomazione dell'indipendenza dello
Stato.
In vigenza della previgente formulazione della norma chiedere di
cedere sovranità avrebbe costituito istigazione a delinquere.
In claris non fit interpretatio.
Dopo la riforma del 2006 il reato invece si consuma se si è in
presenza del “quid pluris” della menomazione della sovranità (ovviamente fuori
dai limiti costituzionali) compiuta mediante atti violenti.
La violenza, tuttavia, non si verifica unicamente con l'uso della
forza.
La giurisprudenza, infatti, è assolutamente unanime e consolidata
sull’interpretazione ampia del concetto di violenza che non comprende
unicamente l’atto fisico dell’agente.
La violenza si identifica in
qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di
determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza
“impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad
esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione.
Orbene, parlare, come fatto dalla Boldrini, di necessità di
raggiungere il traguardo della cessione della sovranità nonostante le
resistenze (dunque è edotta di una contraria volontà popolare) implica, ad
avviso di chi scrive, il richiedere una qualche forma di coercizione,
quantomeno psicologica.
Viene dunque immediatamente alla memoria il discorso in cui Monti
parlò proprio dell'austerità come leva per ottenere la cessione della sovranità
nazionale: “Io ho una distorsione che
riguarda l’Europa ed è una distorsione positiva, anche l’Europa, non dobbiamo sorprenderci che l’Europa
abbia bisogno di crisi e di GRAVI crisi per fare passi avanti.
I passi avanti dell’Europa sono per definizione cessioni di parti
delle sovranità nazionali a un livello comunitario . E’ chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza
dei cittadini, ad una collettività nazionale possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo
politico e psicologico di non farle diventa superiore al costo del farle perché
c’è una crisi in atto visibile conclamata. Certamente occorrono delle autorità di enforcement
(n.d.s. Costrizione traducendo in Italiano) rispettate che si facciano
rispettare che siano indipendenti e che abbiano risorse e mezzi adeguati oggi
abbiamo in Europa troppi Governi che si dicono liberali e che come prima cosa
hanno cercato di attenuare la portata la capacità di azione le risorse
l’indipendenza delle autorità che si sposano necessariamente al mercato in
un’economia anche solo liberale”.
Tuttavia anche non aderendo a tale interpretazione, e considerando
impossibile collegare la frase della Boldrini ad un'istigazione a compiere il
reato di cui all'art. 241 c.p., altrettanto non si potrà dire in riferimento
alla istigazione al delitto di cui all'art. 243 c.p.
Come detto l’ordinamento democratico della Repubblica Italiana
si basa ovviamente sulla nostra Costituzione che all’articolo 1 attribuisce
espressamente la sovranità al popolo.
Tale passaggio costituisce l’essenza di una democrazia nel senso
proprio del termine.
Un atto d’intelligenza (dunque letteralmente un accordo) con lo
straniero che comporta la sottrazione della sovranità e dell’indipendenza
nazionale in violazione degli artt. 1 e 11 Cost. deve necessariamente
qualificarsi come “atto ostile” a quel bene giuridico che si può definire
personalità dello Stato Italiano.
Non vi è infatti azione più ostile nei confronti di una nazione
che quella diretta a cancellarne la sovranità o a menomarne l’indipendenza.
Ogni evento bellico è per sua definizione il tentativo di
sottomettere un altro Stato menomandone proprio la sua sovranità e la sua
indipendenza.
Oggi la compromissione dell’indipendenza e della sovranità
nazionale non avviene dunque con i carri armati ma con i Trattati.
La cessione di sovranità dell’Italia in
favore dell’Europa rappresenta indiscutibilmente la fine dell’Italia quale
nazione libera ed indipendente, ciò è esattamente quello che accadrebbe in caso
di occupazione militare del paese.
Siamo in presenza di un atto oggettivamente ostile alla
personalità dello Stato e ciò a prescindere delle tesi politiche di ciascuno.
Laddove la cessione della sovranità
avviene oltre i limiti del dettato Costituzionale, anche se si è in assenza di
violenza, ricorre la piena punibilità ex art. 243 c.p. Atto ostile è pertanto
semplicemente ciò che contrasta con la personalità dello Stato.
Se si parla di interessi nazionali la valutazione dovrà quindi
essere esclusivamente giuridica e non di mera opportunità. Anche se si ritenesse che la cancellazione dell’Italia come Stato possa
essere atto compiuto nell’interesse del popolo italiano stesso ciò non
toglierebbe la qualifica di atto ostile ad un trattato che disponga suddetta
incostituzionale cancellazione.
In merito all’elemento psicologico, come si diceva in premessa si
lascia la determinazione all'Ill.ma Procura adita.
Si precisa solamente che per la consumazione del reato non rileva che il soggetto agente voglia il
male della popolazione italiana ma unicamente che il soggetto agente abbia il
dolo specifico di istigare compiere un atto ostile alla sopravvivenza della
nazione Italia quale entità indipendente e sovrana dotata di propria
personalità giuridica.
Nel caso di specie tale atto è la richiesta
a vincere le resistenze alla cessione.
Infine si rammenta che l'eventuale assenza di piena conoscenza, in
capo alla Sig.ra Boldrini, di norme di legge, sia costituzionali che penali,
non può costituire un'esimente ex art. 5 c.p.
Tutto ciò richiamato e premesso l'esponente
CHIEDE
Che la Sig.ra Laura
Boldrini, nata a Macerata il 28 aprile 1961, sia condannati penalmente in base
alle norme penali suindicate ovvero a quelle meglio viste e ritenute da codesta
Ill.ma Procura della Repubblica.
Si esprime la volontà di ricevere informazione circa
eventuale iniziativa archiviatoria presso il domicilio eletto.
Si chiede di voler affrontare la problematica indicata nel
presente esposto con massima attenzione giuridica e non come una mera polemica
di carattere politico. Non dimenticando che ai sensi dell'art. 52 Cost. “la
difesa della patria è sacro dovere del cittadino” e dunque la lotta
contro la cessione della sovranità nazionale (la nostra sovranità) rientra
pienamente tra tali doveri.
Con la massima osservanza.
Doc. 1) Tweet Laura Boldrini.
Luogo e data.
http://www.grandecocomero.com/
Firmato
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