mercoledì 4 settembre 2019

Cosa affermavano i nostri padri costituenti come Mortati sull elezion i e sulle crisi di governo

Ancora sul potere presidenziale dello scioglimento del parlamento
Secondo il pensiero del prof. Costantino Mortati, noto costituzionalista che partecipò ai lavori di elaborazione della Costituzione del 1948 e venne scelto quale componente del comitato ristretto dei 18 giuristi che avevano l’incarico di limare e correggere il relativo testo, “il Presidente della Repubblica ha il dovere di segnalare le gravi disarmonie rispetto al sentimento del popolo”. Quindi rientra nelle competenze del Capo dello Stato il compito di accertare la “concordanza tra corpo elettorale e quello parlamentare”.
Mortati aveva individuato quattro ipotesi di scioglimento anticipato dei due rami del parlamento:
a) l’incapacità politica del governo di realizzare il programma;
b) il mancato appoggio del Parlamento al programma;
c) la necessità di approvare alcune misure eccezionali non discusse nella campagna elettorale;
d) il dissidio tra corpo elettorale e Camere.
E’ di intuitiva evidenza che l’attuale situazione politica ed elettorale è totalmente cambiata dopo le elezioni politiche del 2018 a seguito delle successive, seppur parziali, elezioni regionali ed amministrative e soprattutto dopo le elezioni europee dal momento che non sono oggi rappresentate in parlamento le reali forze politiche che godono della fiducia degli elettori.
Sempre secondo l’opinione di studiosi del diritto, come Amato, Balladore Pallieri, Barbera, Barile, Bozzi, Carlassare, Cuomo, Cuocolo, De Fiores, Galizia, Lavagna, Lucatello, Manzella e Martines, il mutamento della situazione politica confermato dalle elezioni amministrative e a maggior ragione da quelle europee, costituisce valido motivo di scioglimento anticipato delle camere.
Quindi non essendovi più alcuna concordanza tra corpo elettorale e quello parlamentare il presidente della Repubblica dovrebbe esercitare il suo potere di scioglimento di un parlamento che non rappresenta più i cittadini.
A ciò si aggiunga che secondo la dottrina dominante (Baldassarre, Galizia, Paladin, Pinto) il caso dell’impossibilità di formare una maggioranza in grado di esprimere un governo è da ricomprendersi nelle situazioni che impongono uno scioglimento “funzionale” di un parlamento, al fine di eliminare situazioni che non ne consentono un corretto funzionamento.
Lo scioglimento funzionale è appunto un’altra ipotesi ammissibile per il nostro ordinamento giuridico.
Sempre la dottrina ritiene che lo scioglimento debba aver luogo nelle ipotesi di blocco del sistema tutte le volte in cui non si prospettano soluzioni di Governo alternative e non vi sia altro modo per uscire dalla crisi.
Può costituire valido motivo di scioglimento anticipato delle Camere l’emergere di nuove questioni fondamentali, su cui i candidati non avevano preso posizione al momento della campagna elettorale e che gli stessi elettori non potevano aver preso in considerazione al momento del voto. In tali situazioni lo scioglimento anticipato è giustificato dall’esigenza di interrogare su tali questioni il corpo elettorale.
Infine, lo scioglimento per vizio funzionale nel rapporto tra corpo elettorale e Camere può essere disposto, in base a quanto si può evincere dai lavori dell’Assemblea costituente e secondo le ricostruzioni dottrinali, in presenza delle seguenti circostanze:
1) l’esito negativo per la maggioranza di Governo di elezioni parlamentari parziali;
2) l’esito negativo per la maggioranza di elezioni amministrative;
3) l’esigenza di consultare il corpo elettorale su nuovi problemi politici non dibattuti nella precedente campagna elettorale;
4) l’esigenza di risolvere o prevenire conflitti tra le Camere;
5) l’approvazione di una nuova legge elettorale.
Se questo è il contesto istituzionale e costituzionale in cui la crisi politica in atto si sta consumando l’unica strada maestra per ripristinare la normalità democratica è quella dello scioglimento delle due assemblee legislative e di una nuova consultazione elettorale per verificare quale sia la volontà del Popolo italiano che piaccia o non piaccia è ancora il titolare della sovranità e della scelta dei suoi rappresentanti a secondo della linea politica di appartenenza.
Questo ci impone la Costituzione, questo ci chiede il buonsenso e questo ci suggerisce il rispetto delle regole democratiche in cui noi tutti crediamo.

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