Ancora sul potere presidenziale dello scioglimento del parlamento
Secondo il pensiero del prof. Costantino Mortati, noto
costituzionalista che partecipò ai lavori di elaborazione della
Costituzione del 1948 e venne scelto quale componente del comitato
ristretto dei 18 giuristi che avevano l’incarico di limare e correggere
il relativo testo, “il Presidente della Repubblica ha il dovere di
segnalare le gravi disarmonie rispetto al sentimento del popolo”. Quindi
rientra nelle competenze del Capo dello Stato il compito di accertare
la “concordanza tra corpo elettorale e quello parlamentare”.
Mortati aveva individuato quattro ipotesi di scioglimento anticipato dei due rami del parlamento:
a) l’incapacità politica del governo di realizzare il programma;
b) il mancato appoggio del Parlamento al programma;
c) la necessità di approvare alcune misure eccezionali non discusse nella campagna elettorale;
d) il dissidio tra corpo elettorale e Camere.
E’ di intuitiva evidenza che l’attuale situazione politica ed
elettorale è totalmente cambiata dopo le elezioni politiche del 2018 a
seguito delle successive, seppur parziali, elezioni regionali ed
amministrative e soprattutto dopo le elezioni europee dal momento che
non sono oggi rappresentate in parlamento le reali forze politiche che
godono della fiducia degli elettori.
Sempre secondo l’opinione di
studiosi del diritto, come Amato, Balladore Pallieri, Barbera, Barile,
Bozzi, Carlassare, Cuomo, Cuocolo, De Fiores, Galizia, Lavagna,
Lucatello, Manzella e Martines, il mutamento della situazione politica
confermato dalle elezioni amministrative e a maggior ragione da quelle
europee, costituisce valido motivo di scioglimento anticipato delle
camere.
Quindi non essendovi più alcuna concordanza tra corpo
elettorale e quello parlamentare il presidente della Repubblica dovrebbe
esercitare il suo potere di scioglimento di un parlamento che non
rappresenta più i cittadini.
A ciò si aggiunga che secondo la
dottrina dominante (Baldassarre, Galizia, Paladin, Pinto) il caso
dell’impossibilità di formare una maggioranza in grado di esprimere un
governo è da ricomprendersi nelle situazioni che impongono uno
scioglimento “funzionale” di un parlamento, al fine di eliminare
situazioni che non ne consentono un corretto funzionamento.
Lo scioglimento funzionale è appunto un’altra ipotesi ammissibile per il nostro ordinamento giuridico.
Sempre la dottrina ritiene che lo scioglimento debba aver luogo nelle
ipotesi di blocco del sistema tutte le volte in cui non si prospettano
soluzioni di Governo alternative e non vi sia altro modo per uscire
dalla crisi.
Può costituire valido motivo di scioglimento anticipato
delle Camere l’emergere di nuove questioni fondamentali, su cui i
candidati non avevano preso posizione al momento della campagna
elettorale e che gli stessi elettori non potevano aver preso in
considerazione al momento del voto. In tali situazioni lo scioglimento
anticipato è giustificato dall’esigenza di interrogare su tali questioni
il corpo elettorale.
Infine, lo scioglimento per vizio funzionale
nel rapporto tra corpo elettorale e Camere può essere disposto, in base a
quanto si può evincere dai lavori dell’Assemblea costituente e secondo
le ricostruzioni dottrinali, in presenza delle seguenti circostanze:
1) l’esito negativo per la maggioranza di Governo di elezioni parlamentari parziali;
2) l’esito negativo per la maggioranza di elezioni amministrative;
3) l’esigenza di consultare il corpo elettorale su nuovi problemi politici non dibattuti nella precedente campagna elettorale;
4) l’esigenza di risolvere o prevenire conflitti tra le Camere;
5) l’approvazione di una nuova legge elettorale.
Se questo è il contesto istituzionale e costituzionale in cui la crisi
politica in atto si sta consumando l’unica strada maestra per
ripristinare la normalità democratica è quella dello scioglimento delle
due assemblee legislative e di una nuova consultazione elettorale per
verificare quale sia la volontà del Popolo italiano che piaccia o non
piaccia è ancora il titolare della sovranità e della scelta dei suoi
rappresentanti a secondo della linea politica di appartenenza.
Questo ci impone la Costituzione, questo ci chiede il buonsenso e questo
ci suggerisce il rispetto delle regole democratiche in cui noi tutti
crediamo.

Nessun commento:
Posta un commento