martedì 5 febbraio 2019

Il giudice che «vendeva le sentenze» presenta appello (e torna in servizio)

Il caso di un giudice del Tar arrestato e condannato nel 2016. In attesa dell’Appello riprende il lavoro


Non sono omonimi, sono proprio la stessa persona: il magistrato amministrativo che celebra udienze al Tar-Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta è lo stesso giudice del Tar Lazio arrestato nel 2013 e condannato nel 2016 in primo grado a 8 anni per corruzione in atti giudiziari. Un paradosso, formalmente legittimo, determinato dalla lentezza dei processi che livella le ragioni di tutti: sia di chi si stupisce di vedere sentenze decise anche da un giudice condannato (pur solo in primo grado) proprio per compravendita di sentenze, sia del diretto interessato che rivendica il diritto dopo 6 anni di non restare indefinitamente «sospeso in via cautelare» in attesa di Appello e Cassazione.
È il 18 luglio 2013 quando il giudice del Tar Lazio, Franco Angelo Maria De Bernardi, viene arrestato con l’accusa di essersi accordato con una avvocato amministrativista (che patteggerà poi 3 anni e mezzo) «per indirizzare clienti presso lo studio legale e porre in essere a loro favore indebite interferenze su assegnazioni, procedure e decisioni»: collegata all’arresto scatta il 6 agosto 2013 anche la sospensione cautelare dal servizio, di tipo automatico, che dall’11 febbraio 2015 il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (l’equivalente del Csm per i giudici del Tar) sostituisce con la sospensione cautelare di tipo facoltativo.
Il 22 luglio 2016 il Tribunale di Roma condanna in primo grado il magistrato a 8 anni (uno più della richiesta dei pm), alla confisca di 115.000 euro e all’interdizione perpetua dei pubblici uffici. La conseguenza è che il 20 marzo 2017, al posto della sospensione facoltativa, viene disposto un altro periodo di quella automatica. Solo che l’appello non è ancora stato fissato. Ma quanto può durare la sospensione in attesa di sentenza definitiva? Nel 2002 la Consulta ritenne incostituzionale, in quanto manifestamente eccessiva, una sospensione lunga quanto la prescrizione del reato, rimarcando che «una misura cautelare, proprio perché tendente a proteggere un interesse nell’attesa di un successivo accertamento, deve per sua natura essere contenuta in una durata strettamente indispensabile per la protezione di quell’interesse, e non deve gravare eccessivamente sui diritti del singolo che essa provvisoriamente comprime». Restano allora o i 5 anni di durata massima come clausola generale; o, scaduti questi 5 anni, la scelta discrezionale di ricorrere di nuovo alla sospensione facoltativa dal servizio, cioè stavolta per motivi fondati non più sulla mera pendenza del processo penale, ma sull’apprezzamento in concreto dei fatti. L’opzione non è stata ritenuta percorribile dal «Csm» amministrativo, che ha finito per assegnare De Bernardi al Tar Valle d’Aosta dopo che il 17 aprile 2018 i magistrati del Tar Piemonte avevano paventato il «rischio di menomazione al prestigio, oggettivamente derivante dalla pendenza di un processo per reati gravi connessi all’esercizio delle funzioni giurisdizionali». A giugno la storia finirà comunque: perché il giudice andrà in pensione.

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