mercoledì 1 novembre 2017

Procedimento Bencivelli Silvia vs Marcianò Rosario – Dichiarazioni dell’”imputato”



Procedimento Bencivelli Silvia vs Marcianò Rosario – Dichiarazioni dell’”imputato”

Il sottoscritto, Rosario Marcianò, nato a .... [...], in forza della legge del 25 ottobre 1977, n. 881, legge che gli consente di agire e di comunicare con tutte le prerogative di un legale, eccepisce che l'aggravante della diffamazione a mezzo stampa non sussiste ed il provvedimento è dunque illegittimo, stante la sentenza numero 4873/17 della quinta sezione della Corte di Cassazione, a conferma della precedente pronuncia a sezioni riunite del 2015 (31022). Il reato è quindi inquadrabile nell'articolo 595 del C.P., senza aggravante, dacché blog e social media non sono equiparabili, per le ragioni indicate dalla Cassazione, alla stampa.

Inoltre

Dire la verità non costituisce diffamazione (Cass. civ., sent. 22600/13) - Corte di Cassazione

La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza).

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 22600/13; depositata il 3 ottobre

Infatti

La scienziata elvetica Ulrike Lohmann conferma: rilevati bario ed alluminio nei carburanti avio

Ulrike Lohmann (http://www.iac.ethz.ch/people-iac/person-detail.html?persid=121007) è una docente di Fisica dell’atmosfera presso l’ETH di Zurigo ed è specializzata in nefologia. Nel 2013 la professoressa Lohman eseguì delle analisi presso l'aeroporto di Zurigo, insieme con l’Ufficio federale dell’aviazione. Gli esami erano finalizzati a stabilire la composizione chimica dei gas di scarico delle turbine. Fu reperita in primo luogo fuliggine che è essenzialmente carbonio, come nel gas di scarico degli autoveicoli. Non solo, furono rilevati sedici (16) diversi metalli tra cui bario ed alluminio, ma anche ferro, nickel, piombo, rame oltre al calcio.

Chemical characterization of freshly emitted particulate matter from aircraft exhaust using single particle mass spectrometry:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231016302424

Di seguito la versione presentata alla "20th ETH-Conference on Combustion Generated Nanoparticles"
http://www.nanoparticles.ch/archive/2016_Lohmann_PR.pdf

Le rilevazioni della scienziata elvetica sono una conferma che le analisi di combustibile Jet-A1, commissionate da Tanker enemy ad un importante laboratorio francese, furono falsificate. Abbiamo ora le dichiarazioni di un’esperta, Ulrike Lohmann. Ella dichiara di aver trovato metalli nei gas combusti degli aviogetti, ma anche nel carburante aeronautico. Tra questi metalli, ovviamente, si annoverano alluminio e bario. Che cosa abbiamo sempre sostenuto?

A questo link (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231016302424) lo studio referato [1] può essere visionato, previo acquisto. Ovviamente Rosario Marcianò ne ha acquisito una copia. Qui (http://www.nanoparticles.ch/archive/2016_Lohmann_PR.pdf) la versione presentata alla "20th ETH-Conference on Combustion Generated Nanoparticles".

[1] La composizione chimica delle emissioni di particolato non volatile dei motori aeronautici è stata studiata, usando la spettrometria di massa. I gas di scarico provenienti da tre diversi motori di aerei sono stati campionati ed analizzati. La stragrande maggioranza delle particelle analizzate ha mostrato di contenere carbonio elementare (fuliggine, vedi anche gli studi di Marvin Herndon). I composti metallici identificati erano tutti internamente mescolati con le particelle di fuliggine. I metalli più abbondanti nel gas di scarico erano Cromo, Ferro, Molibdeno, Vanadio, Alluminio, Bario, Rame, Piombo, Nickel, Manganese, Titanio, Zirconio. Sono stati individuati pure Calcio, Sodio, Silicio.

Nell'aprile del 2016 venimmo in possesso di alcuni campioni di carburante avio per uso civile (Jet-A1). Decidemmo perciò di contattare un paio di laboratori certificati all'estero affinché i campioni fossero esaminati. A distanza di più di un anno, possiamo divulgare i risultati delle analisi, condotte dal laboratorio francese Analytika, gestito dal Dottor Bernard Tailliez.

Il rapporto conferma in toto le precedenti acquisizioni che abbiamo pubblicato nel corso di questi anni. Le risultanze del dossier combaciano con quelle degli studi svolti dalla scienziata elvetica, Ulrike Lohmann, a rincalzo della loro veridicità. Inoltre, il Dottor Tailliez ha sottoposto ad ulteriori osservazioni i filamenti di ricaduta già studiati nel 2012 e nel 2013. Non solo, ha sottoposto ad esame campioni prelevati dall'abitacolo di aerei commerciali, confermando la presenza dei contaminanti neurotossici già noti: alluminio, bario, stronzio etc. I documenti in PDF e la breve introduzione sono visionabili al link di seguito: https://www.analytika.fr/investigations/filaments-aeroportes/

Infine

Nullità del rinvio a giudizio se manca l'interrogatorio di garanzia (CFR allegati)

CODICE DI PROCEDURA PENALE - PARTE SECONDA - LIBRO QUINTO
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE - TITOLO IX - Udienza preliminare - Art. 416.

1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3.

Non ritiene il Collegio che il mancato rispetto del termine di preavviso di cui all’articolo 375, comma 3, comporti la nullità dell’interrogatorio ex articolo 415bis. Deve al riguardo tenersi presente l’articolo 416, comma 1, Cpp secondo il quale «La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso previsto dall’articolo 415bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415bis, comma 3, Cpp». La disposizione, come è evidente, si limita a richiamare il comma 3 dell’articolo 375 e ciò assume il significato, secondo il Collegio, stante il principio di tassatività delle nullità, di limitare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio alla mancanza di quelle formalità indispensabili per rendere possibile l’interrogatorio, quale appunto l’invito a comparire, senza però estenderla al rispetto di quegli altri presupposti (termine per preparare la difesa, stabilito dall’articolo 375, comma 4) che sono invece previsti allorché si procede all’interrogatorio nel coso delle indagini preliminari.Dispositivo dell'art. 416 Codice di Procedura Penale

http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/28/udienza-preliminare
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ix/art416.html
Fonti - Codice di Procedura Penale - LIBRO QUINTO - Indagini preliminari e udienza preliminare - Titolo IX - Udienza preliminare (artt. 416-433)

Sanremo li 22 ottobre 2017

Nessun commento:

Posta un commento