mercoledì 24 agosto 2016

Scaricate e depositate la nuova denuncia penale per le cessioni della sovranità nazionale.


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Ve l’avevo promesso, avrei proseguito la battaglia in sede penale contro le cessioni di sovranità nazionale. Ho redatto una versione più leggera della denuncia, che tralascia volutamente quei tecnicismi che le Procure della Repubblica italiane hanno dimostrato di non riuscire a comprendere.
Ed allora proviamo con una diversa formulazione che deve necessariamente indurre almeno un P.M. in tutto il Paese ad indagare sulle cessioni di sovranità e sulle associazioni eversive come la Commissione Trilaterale, ricevuta addirittura al Quirinale in pompa magna da Sergio Mattarella. Ricordiamo che promuovere associazioni eversive è reato ex art. 270 bis c.p.
Ma ecco il testo della denuncia, segnalatemi eventuali errori di battitura, l’ho veramente scritta in un ritaglio di tempo e l’ho riletta molto velocemente. Ma penso che il messaggio sia più lineare della precedente. Anche in questa si chiede l’emissione di una misura cautelare nei confronti dell’attuale esecutivo, che punta ad asservirci definitivamente al vincolo esterno UE, ovvero all’ordinamento che tutela il regime del terrore della finanza internazionale. Per il pdf dell’atto da firmare e depositare cliccate qui: denuncia cessione di sovranità
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PROCURA DELLA REPUBBLICA
ATTO DI DENUNCIA – QUERELA
Promosso da __________________________________________________ nato/a a _______________________ il ____________________ e residente in____________________________, via ____________________________ ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona dell’Avv. Marco Mori che condivide in toto il contenuto del presente atto da esso integralmente redatto in ogni sua parte (C.F.: MRO MRC 78P29 H183L – Tel e Fax: 0185.23122 – Pec: studiolegalemarcomori@pec.it), sito in Rapallo (GE), C.so Mameli 98/4.
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L’art. 1 della Costituzione Italiana recita: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
-L’art. 11 della Costituzione Italiana dispone: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle LIMITAZIONI di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
-L’art. 243 c.p. punisce: Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo”.
-L’art. 270 bis c.p. punisce: Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni
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PREMESSO IN FATTO
1) I trattati europei costituiscono pacifiche cessioni della nostra sovranità, l’art. 3 TFUE infatti dispone un elenco di materie in cui l’Unione Europea ha competenza esclusiva, ovvero:
-unione doganale;
-definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
-politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro;
-conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune di caccia e pesca;
-politica commerciale comune.
2) La Costituzione italiana, con il suo art. 11 Cost., non consente la cessione di sovranità, autorizzando unicamente la sua limitazione a fini di pace e giustizia, oltre che in condizioni di reciprocità tra le nazioni, norma concepita espressamente per la sola adesione dell’Italia all’O.N.U.
3) La proposta dell’On. Lussu, in seno alla Costituente, di emendare l’art. 11 Cost., nel senso di aprire il nostro ordinamento ad un’Europa federale, fu votata e respinta, come conferma la definitività della forma repubblicana sancita con l’approvazione dell’art. 139 Cost.
4) Uno Stato può esistere unicamente se ha i propri elementi fondanti irrinunciabili. Essi sono il popolo, il territorio ed appunto la sovranità del popolo sul territorio stesso. La nostra Costituzione infatti fissa nei suoi principi fondamentali il concetto centrale di appartenenza della sovranità al popolo (art. 1 Cost.).
5) La Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 238/14, ha avuto modo di ribadire che i principi fondamentali dell’ordinamento costituiscono barriera invalicabile all’ingresso delle norme dell’Unione Europea nel nostro sistema giuridico. L’appartenenza della sovranità al popolo è un principio fondamentale dell’ordinamento, che non può essere superato dalle norme dell’Unione.
6) L’Italia non poteva in alcun modo cedere sovranità e tantomeno cedere la sovranità monetaria, che oggi appartiene in via esclusiva al SEBC, al sistema europeo delle Banche Centrali, che la esercita in via indipendente (ex art. 130 TFUE) da qualsivoglia decisione dei Parlamenti, europeo e nazionali, con buona pace anche del disposto dell’art. 47 Cost. che prevede che la Repubblica debba disciplinare, coordinare e controllare il credito.
7) In merito alla cessione della sovranità monetaria ed alle sue incredibili conseguenze valgano su tutte le parole dell’ex Presidente della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky: Si parla di fallimento dello Stato come di cosa ovvia.
Oggi, è “quasi” toccato ai Greci, domani chissà. È un concetto sconvolgente, che contraddice le categorie del diritto pubblico formatesi intorno all’idea dello Stato. Esso poteva contrarre debiti che doveva onorare. Ma poteva farlo secondo la sostenibilità dei suoi conti. Non era un contraente come tutti gli altri. Incorreva, sì, in crisi finanziarie che lo mettevano in difficoltà. Ma aveva, per definizione, il diritto all’ultima parola. Poteva, ad esempio, aumentare il prelievo fiscale, ridurre o “consolidare” il debito, oppure stampare carta moneta: la zecca era organo vitale dello Stato, tanto quanto l’esercito. Come tutte le costruzioni umane, anche questa poteva disintegrarsi e venire alla fine. Era il “dio in terra”, ma pur sempre un “dio mortale”, secondo l’espressione di Thomas Hobbes. Tuttavia, le ragioni della sua morte erano tutte di diritto pubblico: lotte intestine, o sconfitte in guerra. Non erano ragioni di diritto commerciale, cioè di diritto privato.
Se oggi diciamo che lo Stato può fallire, è perché il suo attributo fondamentale — la sovranità — è venuto a mancare. Di fronte a lui si erge un potere che non solo lo può condizionare, ma lo può spodestare. Lo Stato china la testa di fronte a una nuova sovranità, la sovranità dei creditori”.
8) Il codice penale ovviamente punisce i delitti contro la personalità giuridica dello Stato, ovvero punisce coloro che attentano agli elementi fondanti dello Stato stesso, appunto popolo, territorio e sovranità.
9) Nel 2006 alcune norme furono incredibilmente modificate, il 241 c.p. ad esempio vide l’introduzione della violenza quale elemento costitutivo del reato (violenza che peraltro oggi esiste! Ma spiegarlo appesantirebbe un atto che vuole essere lineare per spingere Codesta Procura ad aprire finalmente un’indagine seria sul punto, anziché archiviare come se si trattasse di fantasie). L’art. 243 c.p. invece non ha subito modifica alcuna e tale norma punisce, anche i semplici accordi diretti a commettere atti ostili contro la personalità giuridica dello Stato, ovvero gli accordi diretti a colpire uno degli elementi fondanti di esso.
10) Chi ha ceduto la nostra sovranità stipulando i trattati europei, chi ci mantiene in tali condizioni asservendoci quotidianamente al vincolo esterno di Bruxelles obbligandoci a subire la sovranità dei creditori, chi pianifica o invoca ulteriori cessioni della nostra sovranità, commette il delitto di cui all’art. 243 c.p.
11) Chi promuove (lo ha fatto addirittura Mattarella!) o partecipa ad associazioni eversive dirette al sovvertimento dell’ordine democratico sarebbe poi punibile anche ex art. 270 bis c.p. I nomi di tali associazioni sono noti, si pensi ad esempio alla Commissione Trilaterale o al gruppo Bilderberg, come noti sono i loro componenti di spicco, quali ad esempio Mario Monti.
Stiamo dunque parlando di reati commessi da tutte le più alte cariche dello Stato dal 1992, nonché dai membri del Parlamento che a vario titolo hanno consapevolmente appoggiato le cessioni di sovranità compiute o promosso le associazioni eversive che a vario titolo minacciano le democrazie continentali.
Tutto ciò richiamato e premesso, l’esponente ritiene che i fatti sommariamente esposti costituiscano le condotte commissive di gravissimi reati penali.
IN DIRITTO
L’art. 243 c.p. che punisce: “Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo”.
Il verificarsi dell’evento bellico non è elemento necessariamente richiesto per la consumazione del reato in parola per il quale è sufficiente l’avvenuta intelligenza con lo straniero a tale fine o, per quanto qui interessa davvero, al fine di compiere anche altri atti altrimenti ostili alla nazione.
Tenere “intelligenze” significa semplicemente stringere un accordo con lo straniero, accordo che ai fini del reato in parola può anche essere assolutamente palese e non già occulto. La stipula di un trattato è pacificamente un atto d’intelligenza con lo straniero.
La qualificazione giuridica meno immediata è apparentemente quella che definisce appunto il concetto di “atto ostile”.
Per comprendere il senso del termine basta ricordare il capo del codice penale in cui il reato è inserito, ovvero quello che mira a tutelare la personalità giuridica dello Stato.
Atti di ostilità sono tutte le azioni d’inimicizia diverse dalla guerra stessa che risultino dannose degli interessi del Paese anche qualora non coercitivi o non violenti.
L’ordinamento democratico della Repubblica italiana si basa ovviamente sulla nostra Costituzione, che all’articolo 1 attribuisce espressamente la sovranità al popolo. Tale passaggio costituisce l’essenza di una democrazia nel senso proprio del termine.
Un atto d’intelligenza con lo straniero che comporta la sottrazione della sovranità e dell’indipendenza nazionale deve necessariamente qualificarsi come “atto ostile” a quel bene giuridico che si può definire personalità dello Stato Italiano.
Non vi è infatti azione più ostile nei confronti di una nazione di quella diretta a cancellarne la sovranità o a menomarne l’indipendenza, poiché se ne compromette un elemento fondante ed irrinunciabile. Ogni evento bellico è per sua definizione il tentativo di sottomettere un altro Stato menomandone proprio la sua sovranità e la sua indipendenza.
Oggi la compromissione dell’indipendenza e della sovranità nazionale non avviene dunque con i carri armati ma con i trattati europei che spogliano la nazione di qualsivoglia capacità giuridica in materia politica ed economica.
La cessione di sovranità dell’Italia in favore dell’Europa rappresenta indiscutibilmente la fine dell’Italia quale nazione libera ed indipendente, ciò è esattamente quello che accadrebbe in caso di occupazione militare del paese.
Laddove la cessione della sovranità e la menomazione dell’indipendenza avviene ricorre la piena punibilità ex art. 243 c.p. Atto ostile è pertanto semplicemente ciò che contrasta con la personalità dello Stato.
Se si parla di interessi nazionali la valutazione che spetterà all’Ill.mo PM che esaminerà il presente atto dovrà quindi essere esclusivamente giuridica e non di mera opportunità.
Anche se si ritenesse che la cancellazione dell’Italia come Stato possa essere atto compiuto nell’interesse del popolo italiano stesso (ciò non è, ma non lo spiegherò in questa sede), ciò non toglierebbe la qualifica di atto ostile ad un trattato che disponga suddetta cancellazione.
Ergo il carattere ostile di un atto è in re ipsa nella cessione di sovranità compiuta in violazione di principi fondamentali della nostra costituzione indipendentemente dal fatto che si possa pensare o meno che tale cessione migliorerà la qualità della vita nel nostro paese.
Dunque discorsi come quelli di Mario Monti, di Giorgio Napolitano, di Mario Draghi, Laura Boldrini, Padoan, Matteo Renzi, Sergio Mattarella ove si enfatizza il disegno criminoso di “cedere” (dichiarano apertamente che non si tratta di limiti!) la sovranità nazionale in favore del regime violento dell’europa dei mercati e della finanza, non fanno altro che evidenziare indiscutibilmente l’elemento psicologico del reato in parola in capo a tutti i soggetti indicati.
Il fatto che gli ultimi tre Presidenti del Consiglio imposti dagli stranieri sponsorizzino la fine dell’Italia quale nazione sovrana ed indipendente è per evidenza logica un atto ostile all’Italia.
In merito all’elemento psicologico necessario alla consumazione del reato non rileva che il soggetto agente voglia il male della popolazione italiana ma unicamente che il soggetto agente abbia il dolo specifico di compiere un atto ostile alla sopravvivenza della nazione Italia quale entità indipendente e sovrana dotata di propria personalità giuridica.
D’altrocanto è facile comprendere, come già spiegato nelle premesse del presente atto, che la stessa definizione di Stato comporta il potere sovrano dello stesso sul proprio territorio, il cd. potere d’imperio.
Lo Stato appunto è popolo, territorio e sovranità, ed in uno Stato democratico la sovranità appartiene al popolo e dunque non può essere ceduta a terzi.
Se uno Stato non ha più questo potere perché sottoposto ad un “vincolo esterno”, qualsiasi siano le ragioni per cui ciò avviene, la personalità giuridica è irrimediabilmente perduta.
Che piaccia o meno costruire un nuovo Stato cancellando la personalità giuridica di quello in essere è sic et simpliciter un atto eversivo.
Senza poi dimenticare che questa Europa è semplicemente una dittatura finanziaria e non il sogno d’integrazione che pensavamo di portare avanti.
Oggi i veri europeisti sono coloro che si oppongono a questo disegno.
Qualora si ritenesse non applicabile l’art. 243 c.p. poiché si pensasse che gli atti ostili non provengono da entità definibili con il termine di Stato (ma l’UE in effetti ormai andrebbe considerata tale ai fini della norma penale, come Stati sono i Paesi che sino ad oggi hanno tratto vantaggio dalle cessioni della nostra sovranità, ad esempio la Germania), allora si dovrebbe comunque considerare che esistono associazioni dichiaratamente eversive dell’ordine democratico.
Sarebbero proprio esse, per lo più composte come la Commissione Trilaterale (fondata da David Rockfeller il 23 giugno 1973) dal grande potere finanziario, il soggetto eversivo con cui i nostri politici hanno operato con evidente vincolo associativo o quantomeno promuovendone gli scopi, condotta sufficiente alla consumazione del reato di cui all’art. 270 bis c.p.
Non è passato inosservato a chi scrive il recente “inchino” di Sergio Mattarella alla Commissione compiuto al Quirinale che l’Ill.ma Procura potrà esaminare nel dettaglio sul sito del Quirinale stesso e che ivi si trascrive in parte per comodità:
Sono davvero lieto di ricevere al Palazzo del Quirinale i partecipanti alla riunione Plenaria della Commissione Trilaterale.
Quando, oltre quaranta anni fa, David Rockfeller ebbe l’intuizione di dar vita alla Commissione, si mosse nell’intento di capitalizzare le risorse e le energie degli ambienti imprenditoriali, culturali e sociali in America, Europa e Giappone, per superare le rigidità che sovente accompagnano le relazioni ufficiali tra Governi, così da fornire interpretazioni non formali ma originali di fenomeni 
complessi e dalle ampie ramificazioni.
Già nel 1973, anno di fondazione della Trilaterale, la Guerra del Kippur e la susseguente crisi energetica avrebbero posto l’Occidente industrializzato di fronte a scelte difficili, confermando la centralità del concetto di interdipendenza politica ed economica anche in un mondo meno “globalizzato” rispetto a quello che
attualmente viviamo (omissis).
I problemi – e non solo di politica internazionale – necessitano, infatti, di essere affrontati in un’ottica multidimensionale.
Da qui la perdurante utilità di un foro di dialogo che possa favorire, avvalendosi di una ampia varietà di esperienze, una prospettiva strategica, di lungo periodo, SGANCIATA DA OGNI UFFICIALITÀ.
Oggi la crisi dei prezzi dei prodotti energetici e’ di segno opposto e colpisce Paesi produttori ed emergenti, rischiando di rallentare la timida ripresa che pur si manifesta nell’economia europea (omissis).
E, accanto alle migrazioni, l’inquinamento e lo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali si presentano come minacce trasversali sulle quali è urgente elaborare strategie di lungo periodo.
Si tratta di
sfide che superano le capacità dei singoli Stati.
Il fenomeno delle migrazioni (sul quale si soffermerà nei prossimi giorni la
Plenaria della Commissione) ne è un esempio lampante.
Le risposte che alcuni Paesi, anche membri dell’Unione Europea, cercano di dare su base individuale sono spesso inadeguate e miopi.
Soluzioni durature possono essere individuate soltanto attraverso un esame spassionato e obiettivo delle cause alla base del fenomeno e del suo progressivo sviluppo e debbono trovare un solido ancoraggio nei valori e nei principi che permeano le nostre democrazie.
Luoghi di incontro come la Trilaterale (ndr, cosa c’entra la Trilaterale con la democrazia?) sviluppano un metodo di lavoro che CONSENTE, ATTRAVERSO IL CONFRONTO TRA SENSIBILITÀ PRESENTI NEI GRUPPI DIRIGENTI, LA COMPRENSIONE DELLE SFIDE CHE LE NOSTRE SOCIETÀ SI TROVANO A DOVER AFFRONTARE.
I RAPPORTI ELABORATI DALLA TRILATERALE COSTITUISCONO, DA PIÙ DI QUARANT’ANNI, UN INTERESSANTE STIMOLO PER I POLICY MAKERS (omissis).
Senza nasconderci la crisi in atto, continuiamo ad essere pienamente convinti che
OCCORRE, ANZITUTTO, PIÙ EUROPA (ndr, che significa fine dell’Italia come Stato sovrano), maggior integrazione, anche su temi sensibili. Sono necessarie strutture comuni per rafforzare regole comuni. Va sviluppata ulteriormente la forza del legame transatlantico, che rappresenta da sempre un asse portante della politica estera italiana.
Nei vostri lavori avete potuto confrontarvi con una classe dirigente giovane, fortemente impegnata in un cammino di riforme e nel riannodare i rapporti con la comunità internazionale
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E’ all’interno di questo impegnativo cantiere che auguro buona continuazione ai vostri lavori, dai quali potranno certamente emergere preziosi contributi e spunti di importante riflessione”.
Non si vede cosa serva ancora per aprire una serie indagine sui gravi reati in corso! Non è pensabile che basti qualche accenno al termine “democrazia” per oscurare il senso di un discorso che resta nella sua essenza profondamente e volutamente eversivo.
Si sarebbe certamente potuto dire di più e lo si riscontra nelle pubblicazioni dello stesso scrivente, sia in ambito editoriale che sui blog di riferimento. Altrettanto ciò si riscontra nelle pubblicazioni di grandi Magistrati quali Paolo Maddalena, Gustavo Zagrebelsky o Luciano Barra Caracciolo che si invita Codesta Procura a leggere per approfondire le infinite implicazioni di quanto si afferma.
Una denuncia non poteva approfondire di più un tema che inizialmente avrebbe potuto rendere questo atto scarsamente intellegibile, ma si resta ad ovvia disposizione per tutti i necessari approfondimenti tecnici che la Procura vorrà chiedere.
E’ in corso un vasto disegno per spazzare via le moderne democrazie e sostituirle con un ordinamento che tuteli unicamente gli interessi delle grandi lobby d’affari internazionali. Vedere e fermare questo disegno è compito delle Procure, assurdo combattere mafia o corruzione e di non accorgersi che entrambi sono reati di serie B, rispetto a quelli commessi da coloro che ci stanno strappando la democrazia.
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Tutto ciò richiamato e premesso l’esponente
CHIEDE
Che i responsabili dei reati di cui in epigrafe indicato siano condannati penalmente in base all’art. 243 c.p., ovvero alle norme meglio viste e ritenute da codesta Ill.ma Procura della Repubblica. Si invita ad un vaglio attento dell’art. 270 bis, norma che appunto punisce chi partecipa o semplicemente promuove associazioni che hanno quale fine ultimo l’eversione dell’ordine democratico.
Una di queste è certamente la Commissione Trilaterale fondata da David Rockfeller, di recente ricevuta al Quirinale da Sergio Mattarella, che ne ha approvato le iniziative palesemente eversive. Commissione dalla quale provengono, come detto, anche elementi di spicco della politica italiana, non ultimo Mario Monti, che ne era addirittura al vertice prima di dimettersi per accettare l’incarico alla Presidenza del Consiglio.
Si esprime la volontà di ricevere informazione circa eventuale iniziativa archiviatoria presso il domicilio eletto.
Si chiede di voler affrontare la problematica indicata nel presente esposto con massima attenzione giuridica e non come una mera polemica sulla struttura dell’attuale sistema.
Il fatto che un comportamento sia da tempo consolidato non implica la sua corrispondenza alla legge ed a volte, come in questo caso, più l’operazione fraudolenta è semplice ed alla luce del sole, più è difficile riconoscerne l’antigiuridicità intrinseca che ha determinato a cascata tutte le successive conseguenze sulla personalità giuridica della nostra amata Nazione.
La sovranità appartiene al popolo e non può essere delegata a privati che non hanno fra i propri scopi istituzionali quello del bene pubblico ma unicamente gli utili, privati che stanno portando morte e distruzione in tutta Europa favorendo il rischio di conflitti tra Nazioni.
Si chiede l’emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti per fermare quello che appare, a tutti gli effetti, un colpo di Stato, peraltro ormai in fase di oggettiva ultimazione. Non si vede come si possa omettere di disporre la custodia cautelare per i membri dell’attuale esecutivo che addirittura vogliono inserire in Costituzione, nel nuovo art. 117, l’obbligo di rispettare la normativa UE nello svolgimento dell’attività legislativa.
Con la massima osservanza.
Luogo e data.
Firmato

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