Chissà perché?
A prescindere dall'esito del giudizio, l'avvocato Giuseppe Morbidelli (che a volte difende pure il Comune di Montecatini Terme - complice del ricorrente nella truffa relativa al PEEP simulato) è riuscito ad ingannare il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Giustizia, con la complicità di Giuseppe Grieco, Francesco Sottosanti, sostituti procuratori-capo, Giuseppe Ciccarelli, giudice di Pistoia, del Consiglio giudiziario, del Presidente della Corte d'Appello, del Procuratore generale di Firenze, del C.S.M., dell'Avvocatura dello Stato, del TAR Lazio di Roma e con il silenzio, quindi complicità indiretta dei magistrati di Genova.
C'è da domandarsi se il ricorrente che aveva perso la causa, restituirà i soldi già ricevuti a seguito della sentenza del TAR Lazio, per i gradi di giudizio precedenti o i soldi rimarranno a carico dell'Erario?
N. 09967/2015 REG.PROV.COLL.
N. 11166/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11166 del 2013, proposto ex art. 105 c.p.a. da:
Renzo Dell'Anno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi, con domicilio eletto presso Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
Renzo Dell'Anno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi, con domicilio eletto presso Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
p.t., Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Procuratore Generale della Repubblica Presso La Corte di
Appello di Firenze, Consiglio Giudiziario Presso La Corte D'Appello di
Firenze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello
Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;
nei confronti di
Giuseppe Grieco, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
- della deliberazione del C.S.M. assunta nella seduta del 24 ottobre 2013 con la quale il Dott. Renzo Dell'Anno
non è stato confermato per un ulteriore quadriennio nell'Ufficio di
Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pistoia con decorrenza dal 23 novembre 2010 ;
- del provvedimento 30 ottobre 2013 con cui, in
conseguenza della deliberazione 24 ottobre 2013, è stata affidata al
Dott. Giuseppe Grieco ex art. 109 O.G. la reggenza della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pistoia;
- del Decreto del Ministro della Giustizia, di
incognito numero e data, con cui è stato adottato, in conformità alla
deliberazione del C.S.M. del 24.10.2013, il provvedimento di non
conferma del Dott. Renzo Dell'Anno nell'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia;
- se esistente - della delibera del C.S.M. di numero e
data incogniti con cui l'Ufficio di Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Pistoia è stato incluso nell'elenco degli Uffici
direttivi vacanti a vario titolo, nonché ove occorrendo, previa
conversione del rito ex art. 32 del. c.p.a. per l’annullamento dei
suddetti atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del
Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Procuratore Generale
della Repubblica Presso La Corte di Appello di Firenze e del Consiglio
Giudiziario Presso La Corte D'Appello di Firenze;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio
2015 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Il dott. Renzo Dell'Anno, odierno esponente, rappresenta quanto segue.
1.1 Il dott. Dell’Anno, già Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, chiedeva al Consiglio
Superiore della Magistratura (di seguito, anche “C.S.M.” o “Consiglio”)
di poter continuare ad esercitare le funzioni direttive proprie di tale
ufficio anche per un secondo quadriennio; all'esito del relativo
procedimento, con deliberazione del Plenum del 19 aprile 2012, il
Consiglio decideva di non confermare il magistrato nell'incarico
direttivo ricoperto.
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Firenze provvedeva ad attribuire la reggenza della Procura di Pistoia al
più anziano dei sostituti procuratori in pianta organica.
Su impugnazione del dott. Dell’Anno, con sentenza n.
3081/2013 il T.A.R. del Lazio annullava la predetta deliberazione del
Plenum del 19 aprile 2012 nonché la delibera del 10 ottobre 2012 del
Consiglio, recante pubblicazione degli Uffici direttivi vacanti a vario
titolo.
1.2 Il dott. Dell'Anno proponeva allora ricorso per
l'ottemperanza della sentenza n. 3081/2012, invocando gli effetti
ripristinatori della sentenza di merito con la restituzione del medesimo
ricorrente nella situazione di titolare dell'Ufficio giudiziario
direttivo in questione e con richiesta di declaratoria di inefficacia,
ex art. 114, 4° comma, c.p.a, della nota del 29 marzo 2013 della Procura
Generale della Corte di Appello di Firenze di conferma del dott.
Giuseppe Grieco nella reggenza delle funzioni di Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Pistoia .
Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 8905/2013,
accoglieva il ricorso per ottemperanza e statuiva che il dott.
Dell'Anno, per effetto della sentenza n. 3081/2012, "ha riassunto le
funzioni e l'ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Pistoia", con efficacia autosecutiva della predetta decisione di
merito, "senza che debbano essere assunti ulteriori provvedimenti
esecutivi" e che "pertanto sono inefficaci tutti gli atti e i
comportamenti che conferiscano, confermino o mantengano le funzioni di
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pistoia, attualmente
rivestite dal dr. Dell'Anno, ad altri magistrati".
1.3 La sentenza n. 3081/2012 veniva impugnata dal
C.S.M. con atto di appello iscritto a ruolo al numero 4728/2013; con
sentenza n. 2862/2014 l’appello veniva definito dalla Sezione IV del
Consiglio di Stato con declaratoria di “improcedibilità per sopravvenuta
carenza di interesse dell'appello principale proposto dal C.S.M. e dal
Ministero della Giustizia e dell'appello incidentale proposto dal dott.
Renzo Dell’anno”; ciò, in quanto, “per effetto di una nuova delibera del
C.S.M., quella adottata il 24 ottobre 2013, all'attualità si è in
presenza di un provvedimento totalmente sostitutivo dell'atto impugnato
in primo grado (la cui legittimità in questo grado di giudizio
l'Amministrazione intende difendere), per cui alcun vantaggio potrebbero
conseguire le parti da una eventuale pronuncia di annullamento o
conferma dell'originario provvedimento in contestazione (delibera di non
conferma nell'incarico di Procuratore della Repubblica per il
quadriennio in questione del 12 aprile 2012) , giacché il rapporto
amministrativo in controversia è ormai basato su un titolo del tutto
diverso”.
1.4 Successivamente l’odierno esponente, con ricorso
R.G. n. 11166/2013, proposto ex art. 112 e ss. c.p.a., chiedeva ancora
al T.A.R. del Lazio l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. n.
3081/2012 nonché la declaratoria di inefficacia, ex art.114, comma 4,
lettera c, c.p.a. della delibera del C.S.M. del 24.10.2013, del
provvedimento di conferimento della reggenza del predetto Ufficio in
favore del dott. Grieco nonché della delibera del Consiglio con cui
l'Ufficio di Procuratore della Repubblica di Pistoia era stato incluso
negli Uffici direttivi vacanti a vario titolo.
L’adito giudice, con sentenza n. 5569/2014, dopo aver
previamente precisato che “il ricorso per ottemperanza è stato
ritualmente proposto, sicché la subordinata domanda di annullamento non
verrà presa in considerazione", accoglieva il gravame per l'ottemperanza
e per l'effetto
I ) dichiarava nulli e comunque inefficaci:
1) la deliberazione del C.S.M. del 24 ottobre 2013 di
non conferma del dott. Dell'Anno per ulteriori quattro anni nell'ufficio
di Procuratore della Repubblica;
2) il provvedimento del 30 ottobre 2013 con cui veniva
affidata al dott. Giuseppe Grieco la reggenza dell'Ufficio direttivo in
questione;
3) il Decreto del Ministro della Giustizia con cui
veniva adottato, in conformità alla deliberazione del C.S.M. del 24
ottobre 2013, il provvedimento di non conferma del Dott. Renzo Dell'Anno nell'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia;
4) l'eventuale deliberazione del C.S.M. recante l'inclusione del predetto Ufficio direttivo tra quelli vacanti;
II) “dispone[va] e comunque accerta[va] che, dal giorno seguente alla data di pubblicazione della decisione, Renzo Dell'Anno
riassumesse le funzioni e l'ufficio di procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pistoia, sino all'esito del rinnovato giudizio
di conferma".
1.5 Con ricorso al Consiglio di Stato R.G. n.
4891/2014 il C.S.M. impugnava la sentenza n. 5569/2014 del T.A.R.; il
gravame veniva accolto con sentenza n. 5513/2014 dalla IV Sezione, che
così disponeva:
a) dichiarava improcedibile l'appello rubricato al n. 8461/2013, proposto avverso la sentenza n. 8905/2013 del T.A.R. del Lazio;
b) accoglieva l'appello n. 4891/2014 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5569/2014, rigettava in parte qua il ricorso di primo grado contrassegnato dal n. 11166/2013;
c) rimetteva la causa ai sensi dell'art.105 c.p.a al
T.A.R. del Lazio perché provvedesse a definire il giudizio di
annullamento proposto con il suddetto ricorso.
In particolare, la IV Sezione del Consiglio di Stato
riteneva che “la sentenza impugnata risulta inficiata dall’erroneo
convincimento del T.A.R. di ritenere sussistente a carico della delibera
del C.S.M. del 24/10/2013 il vizio di elusione del giudicato,
incorrendo altresì il primo giudice nel travalicamento dei poteri del
giudice in materia di giudizio di ottemperanza ex art. 12 c.p.a.:
dell’impugnata decisione n. 5569/14 si impone allora nei sensi e per gli
effetti di cui sopra la riforma.”
2. Con il ricorso in epigrafe l’odierno esponente ha
riassunto il processo di cui al ricorso R.G. n. 11166/2013, ai sensi
dell'art. 105, comma 3°, c.p.a., affinché l’adito giudice, a seguito
della conversione del rito disposta dal Consiglio di Stato, lo decida in
sede di legittimità con riferimento ai corrispondenti motivi di
impugnazione nello stesso dedotti, come di seguito riportati:
I) VIOLAZIONE ARTT. 28, 97, 98, 101, 104, 105, 107,
108 E 110 COST.- VIOLAZIONE ART. 45 D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160; -
VIOLAZIONE ARTT. 11 E 17 LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195; - ECCESSO DI
POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI
PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI LEALE COLLABORAZIONE TRA
ORGANI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE: [illegittimità della
deliberazione del C.S.M. 24 ottobre 2013 per difetto del preventivo
concerto con il Ministero della G0iustizia sulla proposta di non
conferma]
Risulterebbe violato l'art. 45 D.Lgs. 5 aprile 2006,
n. 160, il quale, a seguito della novella di cui all'art. 3 quinquies
D.L. n. 193/2009 conv. in 1. n. 24/2010, stabilisce espressamente che la
conferma dei magistrati nelle funzioni direttive debba avvenire "previo
concerto con il Ministro della giustizia"; attività che nella specie
sarebbe stata omessa;
II) ULTERIORE VIOLAZIONE ARTT. 28, 97, 98, 101, 104,
105, 107, 108 E 110 COST. - - VIOLAZIONE ART. 7 D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006,
N. 106; - VIOLAZIONE ART. 1 ("TITOLARITÀ DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO")
LEGGE 25 LUGLIO 2006 N. 240; - VIOLAZIONE ARTT. 3 E 4 PRELEGGI; -
ILLEGITTIMITÀ DERIVATA:
[illegittimità delle risoluzioni del C.S.M. del 12
luglio 2007 e del 21 luglio 2009 in quanto - contra legem –
reintroducono surrettiziamente il potere del C.S.M. di indicare criteri
direttivi generali per l'organizzazione dell'ufficio del p.m.]
Gli atti impugnati censurano le capacità organizzative
del Dott. Dell'Anno assumendo a parametro i criteri indicati dalle
circolari del C.S.M., che tuttavia non sarebbero previsti da alcuna
fonte normativa primaria;
III) VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 24 E 97 COST. - VIOLAZIONE
ARTT. 1, 2, 3, 7, 10, 10 BIS, 23 E 25 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; -
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA;
SVIAMENTO:
[illegittimità della deliberazione del C.S.M. del 24 ottobre 2013 per
inosservanza delle garanzie a tutela della partecipazione
dell'interessato al procedimento di conferma]
Risulterebbe violato l'art. 10 bis della L. n.
241/1990 in quanto il procedimento di conferma è un procedimento ad
istanza di parte, avviato con l'autorelazione del titolare dell'ufficio
sottoposto a valutazione, laddove la delibera 24 ottobre 2013 sarebbe
intervenuta senza la preventiva comunicazione dell'avviso di rigetto e
senza la necessaria audizione del Procuratore non confermando, invece
imposta dal T.U. sulla dirigenza giudiziaria;
IV) VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE ARTT. 7 - 10
BIS, NONCHÉ ART. 21-NONIES LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; - VIOLAZIONE
DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALLE RISOLUZIONI DEL C.S.M. DEL 12 LUGLIO 2007 E
DEL 21 LUGLIO 2009 CIRCA LA LEALE COLLABORAZIONE TRA C.S.M. E
PROCURATORI NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATIVI; - ECCESSO
DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO
DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ PERPLESSITÀ DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA;- ILLEGITTIMITÀ DERIVATA:
[illegittimità della deliberazione del C.S.M. del
24 ottobre 2013 poiché in via di autotutela,in difetto delle garanzie
procedimentali e dei presupposti di legge, ha inteso autoannullare la
precedente deliberazione del 6 luglio 2011 con cui veniva approvato il
progetto organizzativo 2009/2011 presentato dal dott. Dell'Anno]
Vi sarebbe stato un evidente eccesso di potere per la
contraddittorietà tra la deliberazione del C.S.M. del 6 luglio 2011 e la
successiva del 24 ottobre 2013; con la prima deliberazione i criteri
organizzativi adottati dal Procuratore di Pistoia venivano approvati
senza riserve, mentre, con la seconda deliberazione, i medesimi criteri
organizzativi sarebbero stati ritenuti inadeguati rispetto alla medesima
normativa e ciò al fine di dimostrare le carenze del Procuratore
nell'organizzazione dell'ufficio di P.M.; la deliberazione del 6 luglio
2011 sarebbe stata annullata per implicito in via di autotutela, pur nel
difetto dei necessari presupposti;
V) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA,
CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ,
ILLOGICITA’ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; - ECCESSO DI
POTERE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE CHE, IN
VIA DI AUTOLIMITAZIONE, IL C.S.M. CON IL C.D. TESTO UNICO SULLA
DIRIGENZA GIUDIZIARIA PER OMESSA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELL'INDAGINE
ISPETTIVA NOVEMBRE/DICEMBRE 2011.
[illegittimità dei pareri del C.G. del 5 maggio
2011 e del 23 giugno 2011, nonché della deliberazione del C.S.M. del 24
ottobre 2013 per il carattere pretestuoso delle contestazioni ivi
formulate sotto l'aspetto della gestione dei flussi degli affari]
Risulterebbero pretestuose le contestazioni circa le
carenze nella gestione dei flussi dei procedimenti: diversamente da
quanto sostenuto dal C.S.M., l'organizzazione dell'ufficio del P.M. da
parte del dott. Dell'Anno avrebbe determinato un accrescimento
complessivo e duraturo del livello di efficienza dell'ufficio stesso,
come comprovato dalla relazione redatta a seguito dell'ispezione sugli
uffici giudiziari;
VI) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA,
CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ,
ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA:
[Illegittimità dei pareri del C.G. del 5 maggio
2011 e del 23 giugno 2011, nonché della deliberazione del C.S.M. del 24
ottobre 2013 per il carattere pretestuoso delle contestazioni ivi
formulate sotto l'aspetto della distribuzione degli affari tra i
sostituti]
Si censurano le contestazioni espresse dal C.S.M.
nella delibera del 24 ottobre 2013 all’operato del dott. Dell’Anno in
merito alla distribuzione degli affari tra i sostituiti, anche sotto il
profilo dei criteri di assegnazione delle materie;
VII) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA,
CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ,
ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA:
[Illegittimità della deliberazione del C.S.M. del
24 ottobre 2013 per trarre dall’incompletezza dell'analisi dei flussi il
convincimento che il dott. Dell’Anno non abbia impiegato con contezza
di causa le risorse economiche a disposizione dell'ufficio del p.m.]
Il C.S.M. non terrebbe conto delle osservazioni
formulate dal dott. Dell'Anno circa l'impiego oculato delle risorse
finanziarie a disposizione della Procura pistoiese;
VIII) ULTERIORE VIOLAZIONE ARTT. 28, 97, 98, 101, 104,
105, 107, 108 E 110 COST.; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7
TER E 70 R.D. N. 12/1941; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 E SS.
D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106; - ULTERIORE VIOLAZIONE ART. 1
("TITOLARITÀ DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO") LEGGE 25 LUGLIO 2006 N. 240; -
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE,
DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA:
[Illegittimità del parere del C.G. del 5 maggio 2011 e della
deliberazione del c.s.m. del 24 ottobre 2013 nella parte in cui
contestano al dott. Dell'Anno di aver invaso la sfera di autonomia dei
sostituti per aver esercitato poteri di vigilanza in materia di
richieste de libertate che il vigente ordinamento attribuisce
espressamente al procuratore capo]
La delibera del 24 ottobre 2013 sarebbe affetta da
eccesso di potere per contraddittorietà perché in essa, come nel parere
del Consiglio giudiziario, verrebbero censurate scelte organizzative del
Procuratore Dell'Anno, anche con riferimento a direttive dallo stesso
impartite in materia di misure cautelari con il progetto organizzativo
del 24 marzo 2011, progetto che era stato approvato, senza riserve, con
deliberazione del C.S.M. del 6 luglio 2011.
IX) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA,
CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ,
ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA:
[illegittimità del parere del C.G. del 23 giugno 2011 e della
deliberazione del C.S.M. del 24 ottobre 2013 nella parte in cui
contestano l'uso improprio del modello 45, recante il registro delle
notizie non costituenti reato, senza tener conto delle statistiche
d'ufficio in linea con quelle distrettuali, del carattere transitorio e
limitatissimo nel tempo di tali iscrizioni, del numero esiguo dei casi
in cui ciò è avvenuto, della non incidenza dell'iscrizione interinale di
tali casi sull'esercizio dell'azione penale]
In relazione alla gestione del registro di notizie di
reato, il C.S.M. non contesterebbe al dott. Dell’Anno ritardi
nell'esercizio dell'azione penale, né la violazione di regole
sostanziali, bensì violazioni esclusivamente formali; inoltre,
l’asserito abuso delle iscrizioni nel registro modello 45 sarebbe
inconsistente, come dimostrato dal fatto che quelle presso gli uffici
giudiziari di Pistoia sarebbero comunque inferiori alla media nazionale,
pari al 24% per gli anni 2008/2009; infine, non si terrebbe conto di
come l'azione organizzativa del ricorrente, abbattendo l'arretrato,
avrebbe consentito ai sostituti di ridurre i tempi di avvio delle
indagini preliminari rispetto al momento di individuazione della notitia criminis;
X) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA,
CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ,
ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; - VIOLAZIONE DEI
PRINCIPI DESUMIBILI DALLA DELIBERADEL C.S.M. DEL 27 LUGLIO 2010 (RECANTE
"BUONE PRASSI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI"):
[illegittimità della deliberazione del C.S.M. del 24 ottobre 2013
nella parte in cui, travisando contenuto e finalità delle direttive del
procuratore di Pistoia sull'invito a patteggiare, riconoscimento delle
circostanze attenuanti, non vi ravvede una buona prassi deflattiva del
contenzioso, inidonea ad incidere sulla sfera di autonomia dei sostituti
e sui diritti di difesa delle altre parti]
La nota (datata 7 aprile 2011) rivolta all’Avvocatura
locale con la quale venivano espresse indicazioni di carattere generale
circa il riconoscimento di attenuanti generiche in caso di accordo su
proposte di patteggiamento, non avrebbe costituito un vincolo per i
sostituti, né per gli avvocati, ma sarebbe riconducibile nel novero
delle best practices;
XI) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA,
CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ,
ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
[Illegittimità della deliberazione del C.S.M. del
24 ottobre 2013 per aver dedotto dai contrasti denunciati da un singolo
sostituto con il dott. Dell'Anno che questi avesse un rapporto
conflittuale con tutti i componenti dell'ufficio del P.M. pistoiese e
comunque fosse poco propenso all'ascolto delle istanze dei sostituti]
Viene censurato il capo della deliberazione del 24
ottobre 2013 con cui è stato contestato al dott. Dell'Anno di essere
poco incline all'ascolto dei sostituti addetti all'ufficio del P.M. di
Pistoia.
XII) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA,
CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ,
ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; SVIAMENTO:
[Osservazioni conclusive circa il vizio di eccesso
di potere che connota nel loro complesso gli atti impugnati anche sotto
il profilo dello sviamento]
Nel loro complesso, a giudizio del ricorrente,
sembrerebbe doversi cogliere un esercizio sviato del potere di conferma
di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 160/2006, in quanto la valutazione negativa
sulla conferma assumerebbe nei suoi riguardi un contenuto
sostanzialmente sanzionatorio, senza giustificazione.
3. Nel presente giudizio si sono costituite le
Amministrazioni intimate per resistere al ricorso e chiederne la
reiezione nel merito.
4. Alla Pubblica Udienza del 20 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nel suo complesso, per le ragioni di seguito evidenziate.
2. All’esame delle ponderose censure svolte dal
ricorrente, è opportuno premettere brevi cenni sul contenuto della
delibera del 24 ottobre 2013 del C.S.M. all’odierno scrutinio oltre che
sul rapporto tra l’attività valutativa in essa svolta dal Consiglio e le
conclusioni cui era pervenuta la sentenza n. 3081/2013 del T.A.R. del
Lazio, di cui l’odierno esponente, con il ricorso in epigrafe -
rigettato in parte qua in appello con la sentenza n. 5513/2014 - chiedeva l'ottemperanza.
2.1 Con la sentenza n. 3081/2013, il T.A.R. del Lazio
aveva sostanzialmente ritenuto che la valutazione compiuta dal C.S.M.
non fosse nel suo complesso fornita di adeguato supporto motivazionale;
il giudice amministrativo non poteva invece concludere nel merito della
idoneità del Procuratore ad essere confermato per un ulteriore
quadriennio, stante che nel nostro quadro ordinamentale la valutazione de qua spetta al Consiglio Superiore della Magistratura.
2.2 Pertanto, secondo il tenore della richiamata
decisione, il C.S.M. era tenuto soltanto a rinnovare il procedimento
valutativo afferente al conferimento dell'Ufficio de quo, senza essere vincolato nell’esito della scelta.
A tal riguardo, non può tralasciarsi di considerare
che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, le pronunce di
annullamento costituiscono un limite “negativo” ai poteri di
amministrazione, precludendone esclusivamente il riesercizio nelle
stesse forme di cui si è accertata l'illegittimità, ma non potendo in
alcun modo condizionare o determinare in positivo le scelte
dell'Amministrazione, con riferimento ad ogni altra possibile diversa
motivazione utilizzabile.
Pertanto, avuto riguardo ai poteri di amministrazione
attiva che residuano in capo all’Amministrazione a seguito del giudicato
di annullamento, va tenuto fermo, nel caso di specie, il principio per
il quale l'Organo di autogoverno è vincolato dalla regula iuris
derivante dalla motivazione della pronuncia, con la conseguenza che la
pronuncia del giudice amministrativo si limita a rintracciare vizi di
violazione di legge o profili sintomatici dell'eccesso di potere senza
però poter impingere nel merito delle scelte del C.S.M.
2.3 Orbene, il tenore complessivo della sentenza n.
5513/2014 del Consiglio di Stato conferma che il C.S.M., con la delibera
all’esame, ha provveduto a rinnovare il procedimento valutativo
relativo alla conferma del dott. Dell'Anno nell'ufficio di Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, senza essere vincolato
nell'esito della scelta dall’intervenuto dell'annullamento giudiziale
della precedente delibera del 19 aprile 2012. In effetti, l’Organo di
autogoverno, con la delibera impugnata, ha proceduto ad una nuova
valutazione, epilogata in un nuovo giudizio di non conferma del dott.
Dell'Anno sulla base di un diverso e autonomo apparato motivazionale.
2.4 Il Collegio passa dunque all’esame della nuova
deliberazione adottata dal C.S.M. nel riesercizio del suo potere a
seguito dell’annullamento giudiziale.
2.4.1 Si osserva come la motivazione della nuova
decisione consiliare ricostruisca l’intera vicenda procedimentale, dando
preliminarmente atto dell'annullamento della precedente decisione
consiliare del 19 aprile 2012 nonché delle singole censure formulate dal
Giudice amministrativo, che per comodità espositiva si richiamano: (i) -
contraddittorietà del comportamento del C.S.M. che ha "approvato il
progetto" ( organizzativo) del dott. Dell'Anno , "il quale include una
serie di interventi e comportamenti che, poco tempo dopo, sono stati
giudicati inappropriati dallo stesso C.M.S."; (ii) - carenza della
motivazione in relazione ai rilievi riferiti alle modalità di intervento
del Procuratore nell'emissione dei provvedimenti cautelari da parte dei
Sostituti, che non ha in particolare "indicato quali previsioni
positive sarebbero state qui violate, limitandosi genericamente a
sostenere che il Procuratore avrebbe imposto obblighi e vincoli non
previsti dalla legge, così ledendo l'autonomia dei sostituti", pur a
fronte di un sistema normativo (D. Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106), "che
stabilisce specifiche regole sulle prerogative del procuratore della
Repubblica in materia di misure cautelari, ....che non si discostano da
quanto stabilito dal Dell'Anno nell'esercizio delle sue funzioni: e,
cioè, che le misure cautelari disposte devono essere di massima
conosciute ed approvate dal Procuratore, salvo deleghe preventive sempre
revocabili"; (iii) - carenza della motivazione in relazione
all'ulteriore addebito, "riferito all'uso improprio del registro mod. 45
per gli atti non costituenti notizia di reato", anche questo inidoneo a
giustificare il diniego di conferma, in quanto "ancora una volta
precipuamente formale", per "il limitato numero di casi in cui la
duplice successiva iscrizione — prima a modello 45, poi a modello 21 -
si è verificata" , e la mancata indicazione da parte del C.S.M. del
"minimo numero di casi in cui la duplice iscrizione avrebbe realmente
pregiudicato il corretto esercizio dell'azione penale, eludendo le
previsioni procedimentali poste nell'interesse delle parti"; (iv) -
infondatezza dei rilievi relativi al rapporto con i Sostituti, poiché
"nulla dimostra che il rapporto con i colleghi fosse complessivamente
conflittuale" e non potendosi "in mancanza di elementi circostanziali",
"senz'altro fare carico, almeno in misura preponderante, al Capo
dell'ufficio" dell'unico caso di "contrasto aperto con uno soltanto dei
sostituti":
2.4.2 Il Consiglio ha quindi rivalutato tutti i
profili di criticità emersi rispetto alla gestione dell'ufficio attuata
nel primo quadriennio dal Dirigente in valutazione, alla luce dei
rilievi già formulati dal Giudice amministrativo, ritenendo che le
modalità con le quali il dott. Dell'Anno aveva esercitato le funzioni
direttive avessero evidenziato gravi carenze ed inadeguatezze del suo
profilo professionale.
Nel caso all’esame, il Consiglio ha rilevato che
l’esercizio dei poteri di sovraordinazione da parte del dott. Dell’Anno
avveniva con modalità non atte a favorire un'utile e positiva
interlocuzione dei magistrati sulle scelte organizzative e di gestione
dell'ufficio, né adeguate a conciliare la realizzazione degli obiettivi
di uniformità e puntualità nell'esercizio dell'azione penale e di
efficienza del servizio, con il rispetto e la valorizzazione
dell'autonomia professionale dei Sostituti, in tal modo risultando anche
non in armonia con le linee guida individuate dalla normativa
secondaria in vista del raggiungimento di obiettivi fondamentali.
3. Va in proposito considerato che la verifica
quadriennale ai fini della conferma nell’incarico direttivo risponde
all'esigenza di accertare se la idoneità riconosciuta al dirigente
designato, all'esito di una selezione comparativa, si sia in concreto
espressa ad un livello di professionalità adeguato ed appropriato alle
esigenze dell'incarico che gli è stato conferito; ciò che presuppone una
valutazione particolarmente pregnante dei requisiti di
"professionalità" del dirigente, che abbia riguardo ai risultati
ottenuti ed alle specificità della posizione organizzativa occupata.
3.1 In particolare, la normativa secondaria ha cura di
valorizzare il ruolo del dirigente nei rapporti con gli altri
magistrati e la sua capacità di favorire "positive relazioni all'interno
dell'ufficio", allo scopo sia di "garantire l'autonomia e
l'indipendenza dei Sostituti" sia di "stimolare una nuova cultura della
dirigenza che operi verso una gestione trasparente ed efficiente
dell'ufficio, capace — all'interno di un corretto rapporto tra potere e
responsabilità — di coniugare la cultura delle garanzie a quella dei
risultati" (risoluzione del C.S.M. del 12 luglio 2007, punto 2.1).
3.2 Nella specie, nel riesercizio del proprio potere
di valutazione, il Consiglio ha ritenuto che (i) la gestione complessiva
dell'ufficio da parte del ricorrente, nel privilegiare fortemente
l'obiettivo immediato di una riduzione delle pendenze, obliterasse i
profili più direttamente connessi con l’effettiva conformità ai principi
di buon andamento, imparzialità e trasparenza (art. 97 Cost.) e di
autonomia ed indipendenza dei Sostituti; (ii) - che il perseguimento
dell’obiettivo di riduzione dell’arretrato venisse traguardato dal
ricorrente pur in assenza di scelte organizzative di carattere generale
che avessero una ricaduta in termini di efficienza dell’ufficio e di
rispetto dei principi del corretto esercizio dell’azione penale, senza
che tuttavia tale valutazione del Consiglio si ponesse in contraddizione
con il giudizio di tipo approvativo già espresso sul progetto
organizzativo del dott. Dell’Anno; (iii) - che la gestione dei flussi
dei procedimenti evidenziasse carenze rispetto ai progetti organizzativi
(2006/2007 e 2009/2011) per la mancata indicazione dei procedimenti
pendenti sopravvenuti e definiti e per le sperequazioni registrate nella
distribuzione degli affari, che rendevano necessari ripetuti interventi
di riequilibrio da parte del dirigente, indicativi, a un tempo,
dell’attenzione del dirigente all’obiettivo di smaltimento
dell’arretrato ma anche dell’inadeguatezza delle iniziali scelte
organizzative; (iv) – che le criticità relative alla gestione dei
registri di notizie di reato da parte del dirigente non avesse valenza
meramente formale; che i dati indicati dal parere del Consiglio
giudiziario, causa del richiamo anche da parte dal Procuratore Generale
d'Appello, fossero indicativi di un incremento significativo; e che
oggetto di valutazione da parte dell’Organo di Autogoverno restasse
unicamente la scelta organizzativa compiuta dal dirigente in materia di
iscrizioni, non potendo invece esso sindacare la correttezza delle
singole iscrizioni, senza sconfinare del tutto indebitamente nell'ambito
di una verifica affidata alla sede giurisdizionale e processuale; (v) -
che il riconoscimento incondizionato delle attenuanti generiche in caso
di accordo sulle proposte di patteggiamento formulate dal P.M.
contestualmente all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. introducesse un
automatismo, nell’utilizzo di un atto che risponde a finalità
essenzialmente difensive, non compatibile con l'imparzialità che deve
caratterizzare l'immagine e l'agire dell'ufficio di Procura; (vi) che
il progetto organizzativo del Procuratore in materia di misure cautelari
- che introduce l'obbligo di una preventiva comunicazione informale al
Procuratore in ordine alla necessità di adozione di misura cautelare e
alla scelta della misura da sollecitare in sede di convalida
dell'arresto o del fermo – richiedendo una "accertata convergenza di
opinione fra Sostituto e Procuratore" quale condizione per dar corso
alle richieste, anche nei casi diversi da quelli indicati dalla legge,
si ponesse in contrasto con l’art. 3 D.Lgs. n. 106/06 e non garantisse
adeguatamente la sfera di indipendenza ed autonomia del Sostituto
rispetto a tutti i casi di divergenti valutazioni; e che anche il visto
successivo all'emissione dei provvedimenti cautelari quale condizione
per la loro esecuzione, costituisse un'attività di controllo
dell'attività dei Sostituti.
4. Il ricorrente contesta le richiamate valutazioni
del C.S.M. con i motivi secondo e dal quarto al decimo, come sopra
illustrati.
4.1 E’ noto l’orientamento della giurisprudenza che
evidenzia la natura ampiamente discrezionale dei provvedimenti di
promozione e di tramutamento dei magistrati adottati dal C.S.M., i quali
esprimono valutazioni complessive che tendono ad individuare sia il
totale e sintetico carattere delle prestazioni rese dal candidato, sia
la sua maggiore o minore idoneità a ricoprire il posto a cui lo stesso
aspira, per cui il sindacato del giudice amministrativo non può che
arrestarsi agli aspetti formali del procedimento ovvero intervenire
nelle ipotesi in cui le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione siano
affette da macroscopica illogicità od evidente ingiustizia (Cons.
Stato, 26 gennaio 2009, n. 452; id., 30 settembre 2008, n. 4720; Tar
Lazio, sez. I, 18 aprile 2012, n. 3493; 23 febbraio 2012, n. 1893; 29
marzo 2010, n. 4924; 4 maggio 2007 n. 3926; 18 luglio 2003 n. 6358 e 15
ottobre 1999 n. 2288) o, infine, si pongano in contrasto con le
risultanze documentali in atti.
A fortiori, per la conferma nell’Ufficio di
Procuratore della Procura della Repubblica, deve ritenersi che, avuto
riguardo alla peculiare natura delle attività da svolgersi presso
l’ufficio in concorso, l’ampiezza dei poteri discrezionali dell’Organo
di autogoverno delimiti ulteriormente gli spazi di sindacato del giudice
amministrativo, di tal che a quest’ultimo restano preclusi sia il
riesame nel merito delle valutazioni effettuate dal C.S.M., sia il
sindacato sulla maggiore o minore attitudine dei candidati, una volta
che sia stata acclarata la logica consequenzialità della compiuta
valutazione consiliare agli elementi di giudizio assunti in modo
corretto sia sul piano procedurale che nella obiettiva consistenza.
4.2 Nel caso di specie, va rilevato come il dott.
Dell’Anno, con le indicate doglianze, abbia sostanzialmente inteso
impugnare proprio l'esito della valutazione consiliare, vale a dire il
contenuto del giudizio in forza del quale egli non è stato confermato
nell’ufficio in concorso; le tesi sostenute dal ricorrente intendono
infatti suffragare una valutazione diversa e contraria rispetto a quella
svolta dal C.S.M., andando ad impingere nel merito della decisione.
4.3 Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che le
specifiche censure sollevate dall’odierno ricorrente che coinvolgono il
merito delle valutazioni e quindi delle conseguenti determinazioni
compiute dal C.S.M nella impugnata delibera, sono inammissibili poiché
si pongono al di fuori dei limiti in cui è ammesso il sindacato
giurisdizionale di legittimità, in quanto porterebbero il giudice a
formulare il giudizio sulle attitudini professionali dei magistrati in
valutazione, sostituendolo a quello dell’Organo di autogoverno a ciò
deputato (Tar Lazio, sez. I., 29 marzo 2010, n. 4924).
In ogni caso, contrariamente all’assunto dell’odierno
deducente, congrua e logica - oltre che conforme ai criteri di
valutazione in materia dettati dalla normativa secondaria – appare la
motivazione con la quale il C.S.M. ha fondato la propria deliberazione
di non confermare il Procuratore nell’incarico direttivo già ricoperto.
5. Neppure l’undicesimo motivo di ricorso sembra meritevole di adesione.
5.1 Con esso si censura il capo della delibera che
rileva la carenza dell’attività del dirigente in conferma anche in
relazione ad altri profili attinenti alla corretta gestione dei rapporti
con i magistrati dell'ufficio, che richiede momenti di partecipazione
dei Sostituti all'adozione di progetti di organizzazione, nella forma
delle riunioni e delle assemblee dell'ufficio e la condivisione delle
scelte organizzative mediante l'interlocuzione con i magistrati che ne
fanno parte.
5.2 La delibera ha, in realtà, sul punto, dato
riscontro motivazionale a quanto osservato nella pronuncia del T.A.R.
del Lazio n. 3081/2013 (al punto 5.5.2), laddove si legge che” è
confermato, infatti, il contrasto aperto con uno soltanto dei Sostituti;
e, in mancanza di elementi circostanziali, non si può senz'altro farne
carico, almeno in misura preponderante, al Capo dell'ufficio”.
A tal proposito, il provvedimento impugnato conclude
nel senso che “nel quadro di una attività di direzione della Procura non
connotata da modalità idonee a favorire la effettiva partecipazione dei
Sostituti, deve inserirsi anche la valutazione del rapporto di aperta e
dichiarata "conflittualità" con uno dei magistrati dell'ufficio, come
emerso dalle stesse dichiarazioni del dott. Dell'Anno in sede di
audizione: la circostanza rileva non in quanto al Procuratore si possa o
si debba far carico delle ragioni del contrasto, ma in quanto
indicativa di un atteggiamento "antagonista" che il dirigente in
conferma ha assunto rispetto all'interlocuzione "critica" di magistrati
dell'ufficio sulle sue scelte organizzative, percependo e rappresentando
in particolare, in termini di contrapposizione ingiustificata, la
presentazione di osservazioni, il contenuto a suo dire "infondato" dei
rilievi, e la mancanza di una espressa positiva adesione ai suoi
provvedimenti da parte di un Sostituto e così giustificando il non
positivo rapporto instaurato con quest'ultimo>>.
5.3 L’infondatezza dei motivi di gravame esaminati
svuota di contenuto anche le censure di cui all’ultimo motivo, sul
dedotto sviamento di potere che avrebbe inficiato la mancata conferma
del Procuratore, che va dunque disatteso.
6. Non meritevoli di favorevole considerazioni si
appalesano le ulteriori censure, di ordine procedimentale, dedotte con i
rimanenti motivi primo e terzo.
6.1 Quanto all’allegata necessità del preventivo
concerto del Ministro della Giustizia – di cui all’art. 45 del d.lgs n.
160/2006 - anche in occasione della conferma del magistrato che ricopre
un incarico direttivo, occorre osservare, in linea con quanto affermato
nella pronuncia 3081/2013, che tale adempimento preventivo non è né
previsto né necessario posto che la procedura che si avvia per la
conferma nell'incarico non è una procedura concorsuale imperniata su una
valutazione comparativa fra candidati; laddove si tratta, invece, di
operare un'approfondita verifica sull'operato del magistrato dirigente
secondo i parametri indicati, verifica che spetta al C.S.M. con poteri
esclusivi di istruttoria e di decisione.
6.2 In merito alla dedotta violazione delle regole
procedimentali, si osserva in contrario che il ricorrente ha avuto ampia
possibilità di fornire i propri apporti partecipativi e di illustrare
le proprie posizioni durante il complessivo iter giurisdizionale e
amministrativo che conduceva alla mancata conferma del dott. Dell’Anno
nell’ufficio direttivo in controversia.
7. Alla luce delle argomentazioni svolte il ricorso è infondato e va respinto.
8. Stante la natura della controversia sussistono
giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese
del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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