sabato 2 gennaio 2016

ECCO la sentenza del Consiglio di Stato della quale NON hanno parlato i quotidiani della Provincia di Pistoia.

ECCO la sentenza del Consiglio di Stato della quale NON hanno parlato i quotidiani della Provincia di Pistoia.
Chissà perché?
A prescindere dall'esito del giudizio, l'avvocato Giuseppe Morbidelli (che a volte difende pure il Comune di Montecatini Terme - complice del ricorrente nella truffa relativa al PEEP simulato) è riuscito ad ingannare il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Giustizia, con la complicità di Giuseppe Grieco, Francesco Sottosanti, sostituti procuratori-capo, Giuseppe Ciccarelli, giudice di Pistoia, del Consiglio giudiziario, del Presidente della Corte d'Appello, del Procuratore generale di Firenze, del C.S.M., dell'Avvocatura dello Stato, del TAR Lazio di Roma e con il silenzio, quindi complicità indiretta dei magistrati di Genova.
C'è da domandarsi se il ricorrente che aveva perso la causa, restituirà i soldi già ricevuti a seguito della sentenza del TAR Lazio, per i gradi di giudizio precedenti o i soldi rimarranno a carico dell'Erario?


N. 09967/2015 REG.PROV.COLL.
N. 11166/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11166 del 2013, proposto ex art. 105 c.p.a. da:
Renzo Dell'Anno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi, con domicilio eletto presso Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Procuratore Generale della Repubblica Presso La Corte di Appello di Firenze, Consiglio Giudiziario Presso La Corte D'Appello di Firenze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Giuseppe Grieco, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
- della deliberazione del C.S.M. assunta nella seduta del 24 ottobre 2013 con la quale il Dott. Renzo Dell'Anno non è stato confermato per un ulteriore quadriennio nell'Ufficio di Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia con decorrenza dal 23 novembre 2010 ;
- del provvedimento 30 ottobre 2013 con cui, in conseguenza della deliberazione 24 ottobre 2013, è stata affidata al Dott. Giuseppe Grieco ex art. 109 O.G. la reggenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia;
- del Decreto del Ministro della Giustizia, di incognito numero e data, con cui è stato adottato, in conformità alla deliberazione del C.S.M. del 24.10.2013, il provvedimento di non conferma del Dott. Renzo Dell'Anno nell'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia;
- se esistente - della delibera del C.S.M. di numero e data incogniti con cui l'Ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia è stato incluso nell'elenco degli Uffici direttivi vacanti a vario titolo, nonché ove occorrendo, previa conversione del rito ex art. 32 del. c.p.a. per l’annullamento dei suddetti atti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Procuratore Generale della Repubblica Presso La Corte di Appello di Firenze e del Consiglio Giudiziario Presso La Corte D'Appello di Firenze;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1.Il dott. Renzo Dell'Anno, odierno esponente, rappresenta quanto segue.
1.1 Il dott. Dell’Anno, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, chiedeva al Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito, anche “C.S.M.” o “Consiglio”) di poter continuare ad esercitare le funzioni direttive proprie di tale ufficio anche per un secondo quadriennio; all'esito del relativo procedimento, con deliberazione del Plenum del 19 aprile 2012, il Consiglio decideva di non confermare il magistrato nell'incarico direttivo ricoperto.
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze provvedeva ad attribuire la reggenza della Procura di Pistoia al più anziano dei sostituti procuratori in pianta organica.
Su impugnazione del dott. Dell’Anno, con sentenza n. 3081/2013 il T.A.R. del Lazio annullava la predetta deliberazione del Plenum del 19 aprile 2012 nonché la delibera del 10 ottobre 2012 del Consiglio, recante pubblicazione degli Uffici direttivi vacanti a vario titolo.
1.2 Il dott. Dell'Anno proponeva allora ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 3081/2012, invocando gli effetti ripristinatori della sentenza di merito con la restituzione del medesimo ricorrente nella situazione di titolare dell'Ufficio giudiziario direttivo in questione e con richiesta di declaratoria di inefficacia, ex art. 114, 4° comma, c.p.a, della nota del 29 marzo 2013 della Procura Generale della Corte di Appello di Firenze di conferma del dott. Giuseppe Grieco nella reggenza delle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia .
Il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 8905/2013, accoglieva il ricorso per ottemperanza e statuiva che il dott. Dell'Anno, per effetto della sentenza n. 3081/2012, "ha riassunto le funzioni e l'ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia", con efficacia autosecutiva della predetta decisione di merito, "senza che debbano essere assunti ulteriori provvedimenti esecutivi" e che "pertanto sono inefficaci tutti gli atti e i comportamenti che conferiscano, confermino o mantengano le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pistoia, attualmente rivestite dal dr. Dell'Anno, ad altri magistrati".
1.3 La sentenza n. 3081/2012 veniva impugnata dal C.S.M. con atto di appello iscritto a ruolo al numero 4728/2013; con sentenza n. 2862/2014 l’appello veniva definito dalla Sezione IV del Consiglio di Stato con declaratoria di “improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'appello principale proposto dal C.S.M. e dal Ministero della Giustizia e dell'appello incidentale proposto dal dott. Renzo Dell’anno”; ciò, in quanto, “per effetto di una nuova delibera del C.S.M., quella adottata il 24 ottobre 2013, all'attualità si è in presenza di un provvedimento totalmente sostitutivo dell'atto impugnato in primo grado (la cui legittimità in questo grado di giudizio l'Amministrazione intende difendere), per cui alcun vantaggio potrebbero conseguire le parti da una eventuale pronuncia di annullamento o conferma dell'originario provvedimento in contestazione (delibera di non conferma nell'incarico di Procuratore della Repubblica per il quadriennio in questione del 12 aprile 2012) , giacché il rapporto amministrativo in controversia è ormai basato su un titolo del tutto diverso”.
1.4 Successivamente l’odierno esponente, con ricorso R.G. n. 11166/2013, proposto ex art. 112 e ss. c.p.a., chiedeva ancora al T.A.R. del Lazio l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. n. 3081/2012 nonché la declaratoria di inefficacia, ex art.114, comma 4, lettera c, c.p.a. della delibera del C.S.M. del 24.10.2013, del provvedimento di conferimento della reggenza del predetto Ufficio in favore del dott. Grieco nonché della delibera del Consiglio con cui l'Ufficio di Procuratore della Repubblica di Pistoia era stato incluso negli Uffici direttivi vacanti a vario titolo.
L’adito giudice, con sentenza n. 5569/2014, dopo aver previamente precisato che “il ricorso per ottemperanza è stato ritualmente proposto, sicché la subordinata domanda di annullamento non verrà presa in considerazione", accoglieva il gravame per l'ottemperanza e per l'effetto
I ) dichiarava nulli e comunque inefficaci:
1) la deliberazione del C.S.M. del 24 ottobre 2013 di non conferma del dott. Dell'Anno per ulteriori quattro anni nell'ufficio di Procuratore della Repubblica;
2) il provvedimento del 30 ottobre 2013 con cui veniva affidata al dott. Giuseppe Grieco la reggenza dell'Ufficio direttivo in questione;
3) il Decreto del Ministro della Giustizia con cui veniva adottato, in conformità alla deliberazione del C.S.M. del 24 ottobre 2013, il provvedimento di non conferma del Dott. Renzo Dell'Anno nell'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia;
4) l'eventuale deliberazione del C.S.M. recante l'inclusione del predetto Ufficio direttivo tra quelli vacanti;
II) “dispone[va] e comunque accerta[va] che, dal giorno seguente alla data di pubblicazione della decisione, Renzo Dell'Anno riassumesse le funzioni e l'ufficio di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, sino all'esito del rinnovato giudizio di conferma".
1.5 Con ricorso al Consiglio di Stato R.G. n. 4891/2014 il C.S.M. impugnava la sentenza n. 5569/2014 del T.A.R.; il gravame veniva accolto con sentenza n. 5513/2014 dalla IV Sezione, che così disponeva:
a) dichiarava improcedibile l'appello rubricato al n. 8461/2013, proposto avverso la sentenza n. 8905/2013 del T.A.R. del Lazio;
b) accoglieva l'appello n. 4891/2014 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5569/2014, rigettava in parte qua il ricorso di primo grado contrassegnato dal n. 11166/2013;
c) rimetteva la causa ai sensi dell'art.105 c.p.a al T.A.R. del Lazio perché provvedesse a definire il giudizio di annullamento proposto con il suddetto ricorso.
In particolare, la IV Sezione del Consiglio di Stato riteneva che “la sentenza impugnata risulta inficiata dall’erroneo convincimento del T.A.R. di ritenere sussistente a carico della delibera del C.S.M. del 24/10/2013 il vizio di elusione del giudicato, incorrendo altresì il primo giudice nel travalicamento dei poteri del giudice in materia di giudizio di ottemperanza ex art. 12 c.p.a.: dell’impugnata decisione n. 5569/14 si impone allora nei sensi e per gli effetti di cui sopra la riforma.”
2. Con il ricorso in epigrafe l’odierno esponente ha riassunto il processo di cui al ricorso R.G. n. 11166/2013, ai sensi dell'art. 105, comma 3°, c.p.a., affinché l’adito giudice, a seguito della conversione del rito disposta dal Consiglio di Stato, lo decida in sede di legittimità con riferimento ai corrispondenti motivi di impugnazione nello stesso dedotti, come di seguito riportati:
I) VIOLAZIONE ARTT. 28, 97, 98, 101, 104, 105, 107, 108 E 110 COST.- VIOLAZIONE ART. 45 D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160; - VIOLAZIONE ARTT. 11 E 17 LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195; - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI LEALE COLLABORAZIONE TRA ORGANI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE: [illegittimità della deliberazione del C.S.M. 24 ottobre 2013 per difetto del preventivo concerto con il Ministero della G0iustizia sulla proposta di non conferma]
Risulterebbe violato l'art. 45 D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, il quale, a seguito della novella di cui all'art. 3 quinquies D.L. n. 193/2009 conv. in 1. n. 24/2010, stabilisce espressamente che la conferma dei magistrati nelle funzioni direttive debba avvenire "previo concerto con il Ministro della giustizia"; attività che nella specie sarebbe stata omessa;
II) ULTERIORE VIOLAZIONE ARTT. 28, 97, 98, 101, 104, 105, 107, 108 E 110 COST. - - VIOLAZIONE ART. 7 D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106; - VIOLAZIONE ART. 1 ("TITOLARITÀ DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO") LEGGE 25 LUGLIO 2006 N. 240; - VIOLAZIONE ARTT. 3 E 4 PRELEGGI; - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA:
[illegittimità delle risoluzioni del C.S.M. del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009 in quanto - contra legem – reintroducono surrettiziamente il potere del C.S.M. di indicare criteri direttivi generali per l'organizzazione dell'ufficio del p.m.]
Gli atti impugnati censurano le capacità organizzative del Dott. Dell'Anno assumendo a parametro i criteri indicati dalle circolari del C.S.M., che tuttavia non sarebbero previsti da alcuna fonte normativa primaria;
III) VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 24 E 97 COST. - VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 7, 10, 10 BIS, 23 E 25 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA; SVIAMENTO:
[illegittimità della deliberazione del C.S.M. del 24 ottobre 2013 per inosservanza delle garanzie a tutela della partecipazione dell'interessato al procedimento di conferma]
Risulterebbe violato l'art. 10 bis della L. n. 241/1990 in quanto il procedimento di conferma è un procedimento ad istanza di parte, avviato con l'autorelazione del titolare dell'ufficio sottoposto a valutazione, laddove la delibera 24 ottobre 2013 sarebbe intervenuta senza la preventiva comunicazione dell'avviso di rigetto e senza la necessaria audizione del Procuratore non confermando, invece imposta dal T.U. sulla dirigenza giudiziaria;
IV) VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE ARTT. 7 - 10 BIS, NONCHÉ ART. 21-NONIES LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALLE RISOLUZIONI DEL C.S.M. DEL 12 LUGLIO 2007 E DEL 21 LUGLIO 2009 CIRCA LA LEALE COLLABORAZIONE TRA C.S.M. E PROCURATORI NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI ORGANIZZATIVI; - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;- ILLEGITTIMITÀ DERIVATA:
[illegittimità della deliberazione del C.S.M. del 24 ottobre 2013 poiché in via di autotutela,in difetto delle garanzie procedimentali e dei presupposti di legge, ha inteso autoannullare la precedente deliberazione del 6 luglio 2011 con cui veniva approvato il progetto organizzativo 2009/2011 presentato dal dott. Dell'Anno]
Vi sarebbe stato un evidente eccesso di potere per la contraddittorietà tra la deliberazione del C.S.M. del 6 luglio 2011 e la successiva del 24 ottobre 2013; con la prima deliberazione i criteri organizzativi adottati dal Procuratore di Pistoia venivano approvati senza riserve, mentre, con la seconda deliberazione, i medesimi criteri organizzativi sarebbero stati ritenuti inadeguati rispetto alla medesima normativa e ciò al fine di dimostrare le carenze del Procuratore nell'organizzazione dell'ufficio di P.M.; la deliberazione del 6 luglio 2011 sarebbe stata annullata per implicito in via di autotutela, pur nel difetto dei necessari presupposti;
V) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITA’ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE CHE, IN VIA DI AUTOLIMITAZIONE, IL C.S.M. CON IL C.D. TESTO UNICO SULLA DIRIGENZA GIUDIZIARIA PER OMESSA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELL'INDAGINE ISPETTIVA NOVEMBRE/DICEMBRE 2011.
[illegittimità dei pareri del C.G. del 5 maggio 2011 e del 23 giugno 2011, nonché della deliberazione del C.S.M. del 24 ottobre 2013 per il carattere pretestuoso delle contestazioni ivi formulate sotto l'aspetto della gestione dei flussi degli affari]
Risulterebbero pretestuose le contestazioni circa le carenze nella gestione dei flussi dei procedimenti: diversamente da quanto sostenuto dal C.S.M., l'organizzazione dell'ufficio del P.M. da parte del dott. Dell'Anno avrebbe determinato un accrescimento complessivo e duraturo del livello di efficienza dell'ufficio stesso, come comprovato dalla relazione redatta a seguito dell'ispezione sugli uffici giudiziari;
VI) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA:
[Illegittimità dei pareri del C.G. del 5 maggio 2011 e del 23 giugno 2011, nonché della deliberazione del C.S.M. del 24 ottobre 2013 per il carattere pretestuoso delle contestazioni ivi formulate sotto l'aspetto della distribuzione degli affari tra i sostituti]
Si censurano le contestazioni espresse dal C.S.M. nella delibera del 24 ottobre 2013 all’operato del dott. Dell’Anno in merito alla distribuzione degli affari tra i sostituiti, anche sotto il profilo dei criteri di assegnazione delle materie;
VII) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA:
[Illegittimità della deliberazione del C.S.M. del 24 ottobre 2013 per trarre dall’incompletezza dell'analisi dei flussi il convincimento che il dott. Dell’Anno non abbia impiegato con contezza di causa le risorse economiche a disposizione dell'ufficio del p.m.]
Il C.S.M. non terrebbe conto delle osservazioni formulate dal dott. Dell'Anno circa l'impiego oculato delle risorse finanziarie a disposizione della Procura pistoiese;
VIII) ULTERIORE VIOLAZIONE ARTT. 28, 97, 98, 101, 104, 105, 107, 108 E 110 COST.; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7 TER E 70 R.D. N. 12/1941; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 E SS. D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106; - ULTERIORE VIOLAZIONE ART. 1 ("TITOLARITÀ DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO") LEGGE 25 LUGLIO 2006 N. 240; - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA:
[Illegittimità del parere del C.G. del 5 maggio 2011 e della deliberazione del c.s.m. del 24 ottobre 2013 nella parte in cui contestano al dott. Dell'Anno di aver invaso la sfera di autonomia dei sostituti per aver esercitato poteri di vigilanza in materia di richieste de libertate che il vigente ordinamento attribuisce espressamente al procuratore capo]
La delibera del 24 ottobre 2013 sarebbe affetta da eccesso di potere per contraddittorietà perché in essa, come nel parere del Consiglio giudiziario, verrebbero censurate scelte organizzative del Procuratore Dell'Anno, anche con riferimento a direttive dallo stesso impartite in materia di misure cautelari con il progetto organizzativo del 24 marzo 2011, progetto che era stato approvato, senza riserve, con deliberazione del C.S.M. del 6 luglio 2011.
IX) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA:
[illegittimità del parere del C.G. del 23 giugno 2011 e della deliberazione del C.S.M. del 24 ottobre 2013 nella parte in cui contestano l'uso improprio del modello 45, recante il registro delle notizie non costituenti reato, senza tener conto delle statistiche d'ufficio in linea con quelle distrettuali, del carattere transitorio e limitatissimo nel tempo di tali iscrizioni, del numero esiguo dei casi in cui ciò è avvenuto, della non incidenza dell'iscrizione interinale di tali casi sull'esercizio dell'azione penale]
In relazione alla gestione del registro di notizie di reato, il C.S.M. non contesterebbe al dott. Dell’Anno ritardi nell'esercizio dell'azione penale, né la violazione di regole sostanziali, bensì violazioni esclusivamente formali; inoltre, l’asserito abuso delle iscrizioni nel registro modello 45 sarebbe inconsistente, come dimostrato dal fatto che quelle presso gli uffici giudiziari di Pistoia sarebbero comunque inferiori alla media nazionale, pari al 24% per gli anni 2008/2009; infine, non si terrebbe conto di come l'azione organizzativa del ricorrente, abbattendo l'arretrato, avrebbe consentito ai sostituti di ridurre i tempi di avvio delle indagini preliminari rispetto al momento di individuazione della notitia criminis;
X) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DESUMIBILI DALLA DELIBERADEL C.S.M. DEL 27 LUGLIO 2010 (RECANTE "BUONE PRASSI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI"):
[illegittimità della deliberazione del C.S.M. del 24 ottobre 2013 nella parte in cui, travisando contenuto e finalità delle direttive del procuratore di Pistoia sull'invito a patteggiare, riconoscimento delle circostanze attenuanti, non vi ravvede una buona prassi deflattiva del contenzioso, inidonea ad incidere sulla sfera di autonomia dei sostituti e sui diritti di difesa delle altre parti]
La nota (datata 7 aprile 2011) rivolta all’Avvocatura locale con la quale venivano espresse indicazioni di carattere generale circa il riconoscimento di attenuanti generiche in caso di accordo su proposte di patteggiamento, non avrebbe costituito un vincolo per i sostituti, né per gli avvocati, ma sarebbe riconducibile nel novero delle best practices;
XI) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
[Illegittimità della deliberazione del C.S.M. del 24 ottobre 2013 per aver dedotto dai contrasti denunciati da un singolo sostituto con il dott. Dell'Anno che questi avesse un rapporto conflittuale con tutti i componenti dell'ufficio del P.M. pistoiese e comunque fosse poco propenso all'ascolto delle istanze dei sostituti]
Viene censurato il capo della deliberazione del 24 ottobre 2013 con cui è stato contestato al dott. Dell'Anno di essere poco incline all'ascolto dei sostituti addetti all'ufficio del P.M. di Pistoia.
XII) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; SVIAMENTO:
[Osservazioni conclusive circa il vizio di eccesso di potere che connota nel loro complesso gli atti impugnati anche sotto il profilo dello sviamento]
Nel loro complesso, a giudizio del ricorrente, sembrerebbe doversi cogliere un esercizio sviato del potere di conferma di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 160/2006, in quanto la valutazione negativa sulla conferma assumerebbe nei suoi riguardi un contenuto sostanzialmente sanzionatorio, senza giustificazione.
3. Nel presente giudizio si sono costituite le Amministrazioni intimate per resistere al ricorso e chiederne la reiezione nel merito.
4. Alla Pubblica Udienza del 20 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nel suo complesso, per le ragioni di seguito evidenziate.
2. All’esame delle ponderose censure svolte dal ricorrente, è opportuno premettere brevi cenni sul contenuto della delibera del 24 ottobre 2013 del C.S.M. all’odierno scrutinio oltre che sul rapporto tra l’attività valutativa in essa svolta dal Consiglio e le conclusioni cui era pervenuta la sentenza n. 3081/2013 del T.A.R. del Lazio, di cui l’odierno esponente, con il ricorso in epigrafe - rigettato in parte qua in appello con la sentenza n. 5513/2014 - chiedeva l'ottemperanza.
2.1 Con la sentenza n. 3081/2013, il T.A.R. del Lazio aveva sostanzialmente ritenuto che la valutazione compiuta dal C.S.M. non fosse nel suo complesso fornita di adeguato supporto motivazionale; il giudice amministrativo non poteva invece concludere nel merito della idoneità del Procuratore ad essere confermato per un ulteriore quadriennio, stante che nel nostro quadro ordinamentale la valutazione de qua spetta al Consiglio Superiore della Magistratura.
2.2 Pertanto, secondo il tenore della richiamata decisione, il C.S.M. era tenuto soltanto a rinnovare il procedimento valutativo afferente al conferimento dell'Ufficio de quo, senza essere vincolato nell’esito della scelta.
A tal riguardo, non può tralasciarsi di considerare che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, le pronunce di annullamento costituiscono un limite “negativo” ai poteri di amministrazione, precludendone esclusivamente il riesercizio nelle stesse forme di cui si è accertata l'illegittimità, ma non potendo in alcun modo condizionare o determinare in positivo le scelte dell'Amministrazione, con riferimento ad ogni altra possibile diversa motivazione utilizzabile.
Pertanto, avuto riguardo ai poteri di amministrazione attiva che residuano in capo all’Amministrazione a seguito del giudicato di annullamento, va tenuto fermo, nel caso di specie, il principio per il quale l'Organo di autogoverno è vincolato dalla regula iuris derivante dalla motivazione della pronuncia, con la conseguenza che la pronuncia del giudice amministrativo si limita a rintracciare vizi di violazione di legge o profili sintomatici dell'eccesso di potere senza però poter impingere nel merito delle scelte del C.S.M.
2.3 Orbene, il tenore complessivo della sentenza n. 5513/2014 del Consiglio di Stato conferma che il C.S.M., con la delibera all’esame, ha provveduto a rinnovare il procedimento valutativo relativo alla conferma del dott. Dell'Anno nell'ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, senza essere vincolato nell'esito della scelta dall’intervenuto dell'annullamento giudiziale della precedente delibera del 19 aprile 2012. In effetti, l’Organo di autogoverno, con la delibera impugnata, ha proceduto ad una nuova valutazione, epilogata in un nuovo giudizio di non conferma del dott. Dell'Anno sulla base di un diverso e autonomo apparato motivazionale.
2.4 Il Collegio passa dunque all’esame della nuova deliberazione adottata dal C.S.M. nel riesercizio del suo potere a seguito dell’annullamento giudiziale.
2.4.1 Si osserva come la motivazione della nuova decisione consiliare ricostruisca l’intera vicenda procedimentale, dando preliminarmente atto dell'annullamento della precedente decisione consiliare del 19 aprile 2012 nonché delle singole censure formulate dal Giudice amministrativo, che per comodità espositiva si richiamano: (i) - contraddittorietà del comportamento del C.S.M. che ha "approvato il progetto" ( organizzativo) del dott. Dell'Anno , "il quale include una serie di interventi e comportamenti che, poco tempo dopo, sono stati giudicati inappropriati dallo stesso C.M.S."; (ii) - carenza della motivazione in relazione ai rilievi riferiti alle modalità di intervento del Procuratore nell'emissione dei provvedimenti cautelari da parte dei Sostituti, che non ha in particolare "indicato quali previsioni positive sarebbero state qui violate, limitandosi genericamente a sostenere che il Procuratore avrebbe imposto obblighi e vincoli non previsti dalla legge, così ledendo l'autonomia dei sostituti", pur a fronte di un sistema normativo (D. Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106), "che stabilisce specifiche regole sulle prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari, ....che non si discostano da quanto stabilito dal Dell'Anno nell'esercizio delle sue funzioni: e, cioè, che le misure cautelari disposte devono essere di massima conosciute ed approvate dal Procuratore, salvo deleghe preventive sempre revocabili"; (iii) - carenza della motivazione in relazione all'ulteriore addebito, "riferito all'uso improprio del registro mod. 45 per gli atti non costituenti notizia di reato", anche questo inidoneo a giustificare il diniego di conferma, in quanto "ancora una volta precipuamente formale", per "il limitato numero di casi in cui la duplice successiva iscrizione — prima a modello 45, poi a modello 21 - si è verificata" , e la mancata indicazione da parte del C.S.M. del "minimo numero di casi in cui la duplice iscrizione avrebbe realmente pregiudicato il corretto esercizio dell'azione penale, eludendo le previsioni procedimentali poste nell'interesse delle parti"; (iv) - infondatezza dei rilievi relativi al rapporto con i Sostituti, poiché "nulla dimostra che il rapporto con i colleghi fosse complessivamente conflittuale" e non potendosi "in mancanza di elementi circostanziali", "senz'altro fare carico, almeno in misura preponderante, al Capo dell'ufficio" dell'unico caso di "contrasto aperto con uno soltanto dei sostituti":
2.4.2 Il Consiglio ha quindi rivalutato tutti i profili di criticità emersi rispetto alla gestione dell'ufficio attuata nel primo quadriennio dal Dirigente in valutazione, alla luce dei rilievi già formulati dal Giudice amministrativo, ritenendo che le modalità con le quali il dott. Dell'Anno aveva esercitato le funzioni direttive avessero evidenziato gravi carenze ed inadeguatezze del suo profilo professionale.
Nel caso all’esame, il Consiglio ha rilevato che l’esercizio dei poteri di sovraordinazione da parte del dott. Dell’Anno avveniva con modalità non atte a favorire un'utile e positiva interlocuzione dei magistrati sulle scelte organizzative e di gestione dell'ufficio, né adeguate a conciliare la realizzazione degli obiettivi di uniformità e puntualità nell'esercizio dell'azione penale e di efficienza del servizio, con il rispetto e la valorizzazione dell'autonomia professionale dei Sostituti, in tal modo risultando anche non in armonia con le linee guida individuate dalla normativa secondaria in vista del raggiungimento di obiettivi fondamentali.
3. Va in proposito considerato che la verifica quadriennale ai fini della conferma nell’incarico direttivo risponde all'esigenza di accertare se la idoneità riconosciuta al dirigente designato, all'esito di una selezione comparativa, si sia in concreto espressa ad un livello di professionalità adeguato ed appropriato alle esigenze dell'incarico che gli è stato conferito; ciò che presuppone una valutazione particolarmente pregnante dei requisiti di "professionalità" del dirigente, che abbia riguardo ai risultati ottenuti ed alle specificità della posizione organizzativa occupata.
3.1 In particolare, la normativa secondaria ha cura di valorizzare il ruolo del dirigente nei rapporti con gli altri magistrati e la sua capacità di favorire "positive relazioni all'interno dell'ufficio", allo scopo sia di "garantire l'autonomia e l'indipendenza dei Sostituti" sia di "stimolare una nuova cultura della dirigenza che operi verso una gestione trasparente ed efficiente dell'ufficio, capace — all'interno di un corretto rapporto tra potere e responsabilità — di coniugare la cultura delle garanzie a quella dei risultati" (risoluzione del C.S.M. del 12 luglio 2007, punto 2.1).
3.2 Nella specie, nel riesercizio del proprio potere di valutazione, il Consiglio ha ritenuto che (i) la gestione complessiva dell'ufficio da parte del ricorrente, nel privilegiare fortemente l'obiettivo immediato di una riduzione delle pendenze, obliterasse i profili più direttamente connessi con l’effettiva conformità ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza (art. 97 Cost.) e di autonomia ed indipendenza dei Sostituti; (ii) - che il perseguimento dell’obiettivo di riduzione dell’arretrato venisse traguardato dal ricorrente pur in assenza di scelte organizzative di carattere generale che avessero una ricaduta in termini di efficienza dell’ufficio e di rispetto dei principi del corretto esercizio dell’azione penale, senza che tuttavia tale valutazione del Consiglio si ponesse in contraddizione con il giudizio di tipo approvativo già espresso sul progetto organizzativo del dott. Dell’Anno; (iii) - che la gestione dei flussi dei procedimenti evidenziasse carenze rispetto ai progetti organizzativi (2006/2007 e 2009/2011) per la mancata indicazione dei procedimenti pendenti sopravvenuti e definiti e per le sperequazioni registrate nella distribuzione degli affari, che rendevano necessari ripetuti interventi di riequilibrio da parte del dirigente, indicativi, a un tempo, dell’attenzione del dirigente all’obiettivo di smaltimento dell’arretrato ma anche dell’inadeguatezza delle iniziali scelte organizzative; (iv) – che le criticità relative alla gestione dei registri di notizie di reato da parte del dirigente non avesse valenza meramente formale; che i dati indicati dal parere del Consiglio giudiziario, causa del richiamo anche da parte dal Procuratore Generale d'Appello, fossero indicativi di un incremento significativo; e che oggetto di valutazione da parte dell’Organo di Autogoverno restasse unicamente la scelta organizzativa compiuta dal dirigente in materia di iscrizioni, non potendo invece esso sindacare la correttezza delle singole iscrizioni, senza sconfinare del tutto indebitamente nell'ambito di una verifica affidata alla sede giurisdizionale e processuale; (v) - che il riconoscimento incondizionato delle attenuanti generiche in caso di accordo sulle proposte di patteggiamento formulate dal P.M. contestualmente all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. introducesse un automatismo, nell’utilizzo di un atto che risponde a finalità essenzialmente difensive, non compatibile con l'imparzialità che deve caratterizzare l'immagine e l'agire dell'ufficio di Procura; (vi) che il progetto organizzativo del Procuratore in materia di misure cautelari - che introduce l'obbligo di una preventiva comunicazione informale al Procuratore in ordine alla necessità di adozione di misura cautelare e alla scelta della misura da sollecitare in sede di convalida dell'arresto o del fermo – richiedendo una "accertata convergenza di opinione fra Sostituto e Procuratore" quale condizione per dar corso alle richieste, anche nei casi diversi da quelli indicati dalla legge, si ponesse in contrasto con l’art. 3 D.Lgs. n. 106/06 e non garantisse adeguatamente la sfera di indipendenza ed autonomia del Sostituto rispetto a tutti i casi di divergenti valutazioni; e che anche il visto successivo all'emissione dei provvedimenti cautelari quale condizione per la loro esecuzione, costituisse un'attività di controllo dell'attività dei Sostituti.
4. Il ricorrente contesta le richiamate valutazioni del C.S.M. con i motivi secondo e dal quarto al decimo, come sopra illustrati.
4.1 E’ noto l’orientamento della giurisprudenza che evidenzia la natura ampiamente discrezionale dei provvedimenti di promozione e di tramutamento dei magistrati adottati dal C.S.M., i quali esprimono valutazioni complessive che tendono ad individuare sia il totale e sintetico carattere delle prestazioni rese dal candidato, sia la sua maggiore o minore idoneità a ricoprire il posto a cui lo stesso aspira, per cui il sindacato del giudice amministrativo non può che arrestarsi agli aspetti formali del procedimento ovvero intervenire nelle ipotesi in cui le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione siano affette da macroscopica illogicità od evidente ingiustizia (Cons. Stato, 26 gennaio 2009, n. 452; id., 30 settembre 2008, n. 4720; Tar Lazio, sez. I, 18 aprile 2012, n. 3493; 23 febbraio 2012, n. 1893; 29 marzo 2010, n. 4924; 4 maggio 2007 n. 3926; 18 luglio 2003 n. 6358 e 15 ottobre 1999 n. 2288) o, infine, si pongano in contrasto con le risultanze documentali in atti.
A fortiori, per la conferma nell’Ufficio di Procuratore della Procura della Repubblica, deve ritenersi che, avuto riguardo alla peculiare natura delle attività da svolgersi presso l’ufficio in concorso, l’ampiezza dei poteri discrezionali dell’Organo di autogoverno delimiti ulteriormente gli spazi di sindacato del giudice amministrativo, di tal che a quest’ultimo restano preclusi sia il riesame nel merito delle valutazioni effettuate dal C.S.M., sia il sindacato sulla maggiore o minore attitudine dei candidati, una volta che sia stata acclarata la logica consequenzialità della compiuta valutazione consiliare agli elementi di giudizio assunti in modo corretto sia sul piano procedurale che nella obiettiva consistenza.
4.2 Nel caso di specie, va rilevato come il dott. Dell’Anno, con le indicate doglianze, abbia sostanzialmente inteso impugnare proprio l'esito della valutazione consiliare, vale a dire il contenuto del giudizio in forza del quale egli non è stato confermato nell’ufficio in concorso; le tesi sostenute dal ricorrente intendono infatti suffragare una valutazione diversa e contraria rispetto a quella svolta dal C.S.M., andando ad impingere nel merito della decisione.
4.3 Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che le specifiche censure sollevate dall’odierno ricorrente che coinvolgono il merito delle valutazioni e quindi delle conseguenti determinazioni compiute dal C.S.M nella impugnata delibera, sono inammissibili poiché si pongono al di fuori dei limiti in cui è ammesso il sindacato giurisdizionale di legittimità, in quanto porterebbero il giudice a formulare il giudizio sulle attitudini professionali dei magistrati in valutazione, sostituendolo a quello dell’Organo di autogoverno a ciò deputato (Tar Lazio, sez. I., 29 marzo 2010, n. 4924).
In ogni caso, contrariamente all’assunto dell’odierno deducente, congrua e logica - oltre che conforme ai criteri di valutazione in materia dettati dalla normativa secondaria – appare la motivazione con la quale il C.S.M. ha fondato la propria deliberazione di non confermare il Procuratore nell’incarico direttivo già ricoperto.
5. Neppure l’undicesimo motivo di ricorso sembra meritevole di adesione.
5.1 Con esso si censura il capo della delibera che rileva la carenza dell’attività del dirigente in conferma anche in relazione ad altri profili attinenti alla corretta gestione dei rapporti con i magistrati dell'ufficio, che richiede momenti di partecipazione dei Sostituti all'adozione di progetti di organizzazione, nella forma delle riunioni e delle assemblee dell'ufficio e la condivisione delle scelte organizzative mediante l'interlocuzione con i magistrati che ne fanno parte.
5.2 La delibera ha, in realtà, sul punto, dato riscontro motivazionale a quanto osservato nella pronuncia del T.A.R. del Lazio n. 3081/2013 (al punto 5.5.2), laddove si legge che” è confermato, infatti, il contrasto aperto con uno soltanto dei Sostituti; e, in mancanza di elementi circostanziali, non si può senz'altro farne carico, almeno in misura preponderante, al Capo dell'ufficio”.
A tal proposito, il provvedimento impugnato conclude nel senso che “nel quadro di una attività di direzione della Procura non connotata da modalità idonee a favorire la effettiva partecipazione dei Sostituti, deve inserirsi anche la valutazione del rapporto di aperta e dichiarata "conflittualità" con uno dei magistrati dell'ufficio, come emerso dalle stesse dichiarazioni del dott. Dell'Anno in sede di audizione: la circostanza rileva non in quanto al Procuratore si possa o si debba far carico delle ragioni del contrasto, ma in quanto indicativa di un atteggiamento "antagonista" che il dirigente in conferma ha assunto rispetto all'interlocuzione "critica" di magistrati dell'ufficio sulle sue scelte organizzative, percependo e rappresentando in particolare, in termini di contrapposizione ingiustificata, la presentazione di osservazioni, il contenuto a suo dire "infondato" dei rilievi, e la mancanza di una espressa positiva adesione ai suoi provvedimenti da parte di un Sostituto e così giustificando il non positivo rapporto instaurato con quest'ultimo>>.
5.3 L’infondatezza dei motivi di gravame esaminati svuota di contenuto anche le censure di cui all’ultimo motivo, sul dedotto sviamento di potere che avrebbe inficiato la mancata conferma del Procuratore, che va dunque disatteso.
6. Non meritevoli di favorevole considerazioni si appalesano le ulteriori censure, di ordine procedimentale, dedotte con i rimanenti motivi primo e terzo.
6.1 Quanto all’allegata necessità del preventivo concerto del Ministro della Giustizia – di cui all’art. 45 del d.lgs n. 160/2006 - anche in occasione della conferma del magistrato che ricopre un incarico direttivo, occorre osservare, in linea con quanto affermato nella pronuncia 3081/2013, che tale adempimento preventivo non è né previsto né necessario posto che la procedura che si avvia per la conferma nell'incarico non è una procedura concorsuale imperniata su una valutazione comparativa fra candidati; laddove si tratta, invece, di operare un'approfondita verifica sull'operato del magistrato dirigente secondo i parametri indicati, verifica che spetta al C.S.M. con poteri esclusivi di istruttoria e di decisione.
6.2 In merito alla dedotta violazione delle regole procedimentali, si osserva in contrario che il ricorrente ha avuto ampia possibilità di fornire i propri apporti partecipativi e di illustrare le proprie posizioni durante il complessivo iter giurisdizionale e amministrativo che conduceva alla mancata conferma del dott. Dell’Anno nell’ufficio direttivo in controversia.
7. Alla luce delle argomentazioni svolte il ricorso è infondato e va respinto.
8. Stante la natura della controversia sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere
 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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