Le motivazioni della sentenza emessa dai giudici della I Sezione centrale di appello di Roma il 4 febbraio 2015 tolgono al premier l’imbarazzo della condanna ma non altri. A pagina 11 del dispositivo si legge infatti: “Pur non ricorrendo gli estremi della cosiddetta “esimente politica”, questo Collegio ritiene di poter rilevare l’assenza dell’elemento psicologico sufficiente a incardinare la responsabilità amministrativa, in un procedimento amministrativo assistito da garanzie i cui eventuali vizi appaiono di difficile percezione da parte di un ‘non addetto ai lavori’”. In poche parole, Renzi viene assolto perché non in grado di percepire le illegittimità del proprio operato. E forse, già che oggi è Presidente del Consiglio, non è proprio motivo di festa. Piaccia o non piaccia, è questa la motivazione che ha seppellito le due sentenze della sezione giurisdizionale della Toscana che il 4 agosto 2011 (n. 282) e il 9 maggio 2012 (n. 227) avevano condannato Renzi e altre venti persone, tra colleghi di giunta e funzionari, per danno erariale con colpa grave.
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Alla fine resta una sentenza di assoluzione dalle motivazioni sorprendenti, per certi versi preoccupanti. Il direttore di Lex Italia, rivista di diritto pubblico, Giovanni Virga la spiega così: “Il collegio ha ritenuto che l’attuale Presidente del Consiglio, pur essendo in possesso di una laurea in giurisprudenza, è un “non addetto ai lavori” che si fida ciecamente degli apparati burocratici (che quindi sono stati giustamente condannati in primo grado) e che non è in grado nemmeno di rilevare che al personale privo di laurea da lui assunto in via fiduciaria non può essere corrisposto il trattamento economico previsto per i laureati”. Il principio rischia di spalancare le porte a un sistema diffuso di elusione della responsabilità erariale. “Serve anche a mandare assolti nei giudizi di responsabilità i politici di vertice i quali, essendo “non addetti ai lavori” non possono essere ritenuti responsabili degli atti da loro adottati”.
I giudici, a onor del vero, avevano anche un’altra strada per assolvere Renzi. Era ben nascosta nei meandri della riforma della Pa del suo ministro Madia presentata il 13 giugno e convertita l’11 agosto 2014 come legge n. 114. Lì è spuntato un comma 3-bis che modifica il Testo Unico degli Enti Locali proprio nella parte che riguarda l’inquadramento del personale di staff esterno alla PA. Dispone che “resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”. Con un lessico un po’ oscuro e bizantino, il comma sembra acclarare la possibilità di parametrare il trattamento economico dei “portaborse” sprovvisti di laurea a quello dei dirigenti; proprio l’inciampo oggetto dell’appello di Renzi nel Lazio. Da qui, il sospetto che non fosse entrato nella riforma per caso ma ad “usum delfini”, perché venisse applicato retroattivamente dalla Corte dei conti in base al principio di retroattività della legge favorevole al reo. Non è stato necessario usufruire della legge ad personam. E’ bastato che la persona ignorasse la legge. Così, l’ignoranza mai ammessa per legge viene sdoganata per sentenza.
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