Riportiamo la denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Caltanissetta contro il Gip di Agrigento, Alessandra VELLA
Di Ornella Mariani
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA di CALTANISSETTA
La sottoscritta MARIANI FORNI Ornella, nata a xxxx il xxxx e residente in Benevento alla via xxx,
PREMESSO
che l’ordinanza di scarcerazione di Carola Rackete, Comandante della
nave o.n.g. Sea Watch 3, emessa dal GIP della Procura della Repubblica
di Agrigento Alessandra VELLA, appare basata su presupposti
giuridicamente errati;
che
gli Immigrati da Costei imbarcati non erano Naufraghi, ma Soggetti con destinazione predefinita;
che il reato di resistenza e violenza da Ella opposto a nave da guerra
italiana avrebbe potuto degenerare in un drammatico evento in danno di
Servitori dello Stato;
che il Segretario di Stato olandese per le migrazioni Ankie Groekers-
Knol, prendendone le distanze, ha riconosciuto i gravissimi delitti
commessi dalla Rackete;
che non può essere sfuggito al GIP:
a) l
’intenzionalità della Rackete
nel restare quattordici giorni in mare pur nella consapevolezza di
potere, nello stesso arco temporale, raggiungere porti tunisini,
algerini, marocchini, portoghesi, spagnoli, francesi, maltesi, albanesi,
egiziani, croati etc.;
b) la sua determinazione a compiere un’
azione politica estranea all’esercizio di un diritto
e distante dall’onere di un dovere e ad arrecare un violento e
deliberato insulto alle Autorità italiane ed ai Finanzieri, la cui vita
metteva a repentaglio con manovra intenzionale di stampo criminale,
rivelandosi socialmente pericolosa: l’ordine di accensione dei motori
laterali, mirava a schiacciare la motovedetta della G.d.F. e la
scriminante di cui all’art.51 appare uno scardinamento delle norme
attraverso false premesse in Fatto e in Diritto.
La Rackete non stava effettuando la millantata operazione di salvataggio,
ma aveva prelevato i Migranti a bordo della Sea Watch 3 senza che
alcuna emergenza lo esigesse, così mancando lo stato di necessità e le
ipotesi di pericolo o di Forza Maggiore richiamate dall’art. 54 C.P.,
DENUNCIA
il GIP Alessandra Vella, la cui decisione offende gli interessi; i sentimenti ed i valori dello Stato italiano,
per ”Delitto contro la personalità dello stato” poiché la sua attività,
svilendo ed esautorando le Forze dell’Ordine impegnate in loco, ha
violato l’art. 241 CP nel quale è scritto: “… chiunque compia atti
diretti o idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di
esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare
l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non
inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con
violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche “ e per
quanti altri reati l’A.G. adita ravviserà.
La Scrivente chiede, infine, all’A.G. di verificare se risponda al
vero il compiacimento espresso dalla Vella sul Social FB per il denaro
raccolto a favore della Sea Watch 3 e se Ella stessa abbia contribuito
con versamenti personali, in aperta violazione dell’art. 36 comma 1,
lettera C del C.P.P.: “IL Giudice ha l’obbligo di astenersi se ha dato
consigli….”.
Con ogni riserva di richiesta di danni in ogni sede, quale Cittadina e
Contribuente, la Sottoscritta, che trasmette copia del seguente atto
anche al C.S.M. per le opportune valutazioni, chiede di essere informata
dell’esito della presente denuncia ai sensi dell’art. 406 c.p.p. nel
caso in cui il P.M. avanzi formale richiesta di proroga delle indagini
preliminari. Chiede altresì di essere informata nel caso in cui, ai
sensi dell’art. 408 c.p.p. il P.M presenti richiesta di archiviazione.
Benevento 05/07/2019
Sea Watch, denunciati parlamentari che hanno fiancheggiato la Rackete
CRONACA, NEWS
lunedì, 1, luglio, 2019
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Riportiamo la denuncia presentata alla Procura della
Repubblica contro i parlamentari che sono saliti a bordo della nave
della Ong Sea Watch ed hanno fiancheggiato e sostenuto la capitana
tedesca Carola Rackete.
La sottoscritta MARIANI FORNI Ornella, nata a XXX il XXXX e residente
in XXX alla via XXX n.8, col presente atto intende sottoporre al vaglio
di Codesta Eccellentissima Procura della Repubblica gravissimi atti
criminosi che, verificatisi fra il giorno 29 ed il giorno 30 scorsi.
nelle acque italiane e circostanziati anche dai Media internazionali, a
meno di una sostanziale modifica dell’Ordinamento giuridico sfuggita
anche al Parlamento, renderebbero la
obbligatorietà dell’azione
penale d’ufficio anche nei confronti di Quanti ed a qualsiasi titolo
abbiano sostenuto; fiancheggiato e condiviso le attività di tal Carola
Rackete, sottoposta a misure cautelari.
Tanto PREMESSO
- certa che non sfuggano alla Procura adita elementi costituenti
notitia criminis ed ai quali non può opporsi né il silenzio né la
sottovalutazione giudiziaria;
- certa che in uno Stato di Diritto sia perseguibile qualsiasi
Cittadino colpevole di reati, indipendentemente dalla funzione che
ricopra, e che in nessun caso valga la omissione di atti dovuti;
- certa che Codesta Procura a suo tempo ha contestato al Ministro
dell’Interno p.t. il reato di sequestro di Persona, benché non sfuggisse
che il di lui operato fosse responsabilmente animato da Ragion di
Stato: dall’interesse nazionale, alla sicurezza del territorio e alla
difesa dei confini;
- certa che con grande discredito della dignità nazionale e del
Governo in carica un gruppo di Parlamentari e Sodali, svilendo il senso
ed il ruolo delle Istituzioni in carica, abbiano solidarizzato con la
Rackete ponendo in essere una condotta antistatuale forse debordante anche nell’Alto Tradimento dei valori costituzionali;
- certa che sono mancate, nella condotta di Costoro le pur millantate
ragioni umanitarie, disattese peraltro per giorni e giorni dalla stessa
Rackete, la quale ha volontariamente sfidato e sprezzato l’Autorità
costituita, fino a disattenderne gli ordini,
la sottoscritta CHIEDE a Codesta Procura
- se non si configurino nelle attività e nelle iniziative dei Deputati
Graziano del Rio, Matteo Orfini, Davide Faraone, Riccardo Magi, Nicola
Fratoianni e di Quanti Altri con Essi i reati di Associazione
finalizzata alla istigazione a delinquere, il favoreggiamento della
immigrazione clandestina e la complicità nei delitti commessi dalla
Rackete;
- se a carico dei Suddetti non sia ravvisabile l’abuso di potere che
ne aggrava le responsabilità giudiziarie e morali ove, con ogni
evidenza, Essi si sono avvalsi del ruolo istituzionale nel condividere
le attività criminali della Rackete;
- se a Costoro sia imputabile il concorso in tutti i reati già
ascritti alla Rackete, responsabile di un atto di guerra e/o di
pirateria marittima,
e DENUNCIA
i Deputati Graziano del Rio, Matteo Orfini, Davide Faraone, Nicola Fratoianni, Riccardo Magi e Quanti Altri con Essi
per tutte le ipotesi di reato che Codesta Procura vorrà valutare,
ravvisando nella loro condotta anche l’esposizione al pericolo della
vita dei membri della Guardia di Finanza e la violazione dell’ordine di
una Nave da Guerra Nazionale e delle norme sancite dal Codice di
Navigazione internazionale arrecando, infine, all’immagine dell’Italia,
del suo Establishment e del suo Popolo un indecoroso danno ed un
censurabile esempio di disobbedienza.
Non sfugga, infine, alla Procura adìta che per il loro ruolo
istituzionale (dal quale dovrebbero decadere) e per le circostanze di
fatto, la condotta da Essi tenuta appare astrattamente idonea a
determinare il rischio concreto della commissione di altri
reati lesivi degli interessi e della credibilità nazionale.
Con ogni riserva di richiesta di danni in ogni sede, quale Cittadina e
Contribuente, la Sottoscritta chiede di essere informata dell’esito
della presente denuncia ai sensi dell’art. 406 c.p.p. nel caso in cui il
P.M. avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari.
Chiede altresì di essere informata nel caso in cui, ai sensi dell’art. 408 c.p.p. il P.M presenti richiesta di archiviazione.
Benevento 01/07/2019
Il gip non ha convalidato l'arresto in quanto ha ritenuto che la motovedetta della Guardia di Finanza non fosse qualificabile come nave da guerra, poiché operava all'interno delle acque territoriali. A sostegno della propria decisione il Giudice citava una vecchia Sentenza della Corte Costituzionale, la numero 35 del 2000, che affermava che le unità navali di quel corpo armato sono considerate navi da guerra solo quando operano fuori dalle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia un’autorità consolare".
Eppure qualcosa - secondo il legale - non torna: "La Sentenza citata dal Giudice non dice, però, questo. Dice, semmai, che i mezzi nautici della guardia di finanza, al pari di quelli della Marina Militare, sono mezzi militari e a riprova di ciò afferma, tra le altre cose, che quando operano fuori delle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia un'autorità consolare, le sue unità navaliesercitano le funzioni di polizia proprie delle navi da guerra. Ma non escludeda nessuna parte che esse svolgano la medesima funzione anche quando operano in acque territoriali". La natura di nave da guerra delle motovedette della Guardia di Finanza è confermata, inoltre, da alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, che il Giudice di Agrigento ha del tutto omesso di valutare. "Mi riferisco, in particolare, alla Sentenza numero 31403 del 14 giugno 2006, che riguarda un caso di speronamento di un'imbarcazione della Guardia di Finanza da parte di una barca privata che nel corso di un'operazione di controllo sulla pesca abusiva di molluschi non si era fermata all'alt".
Non solo, Ferrante cita anche la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, che definisce "nave da guerra una nave che appartenga alle Forze Armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare". Insomma, tutte le fonti normative e giurisprudenziali confermano la natura di nave da guerra delle motovedette della Guardia di Finanza. Le delucidazioni dell'avvocato non finiscono qui. Nel mirino anche la "scelta del porto sicuro": "Nella sua Ordinanza la Convenzione S.A.R. di Amburgo del 1979 dispone che la nave che effettua un salvataggio debba richiedere al paese competente per l'area S.A.R. l’assegnazione di un porto sicuro. Quindi, tale scelta non è lasciata alla libera valutazione e alle conoscenze personali del capitano di una nave, bensì è riservata dall'autorità marittima dello stato responsabile per l'area di ricerca e salvataggio nella quale è avvenuto il soccorso". "È inammissibile - conclude Ferrante su Livesicilia - che un soggetto privato, che opera per conto di una O.N.G., sindachi l'indicazione fornitagli dal governo legittimo di uno stato sovrano che ha aderito ad una Convenzione tra stati